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Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci

2. A - Dalla chiusura dello stato di emergenza in Abruzzo agli autoservizi pubblici non di linea

Abruzzo, chiusura dello stato di emergenza (articoli da 67-bis a 67-quinquies). Viene disciplinata la fase della cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009 che viene anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012 come previsto da ultimo dal D.P.C.M. 4 dicembre 2011. Fino al 15 settembre 2012 continua ad operare il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative, ai fini del trasferimento, da tale data, delle funzioni alle amministrazioni competenti in via ordinaria: regione, province e comuni del cratere. Fino al 31 dicembre 2012 continua ad operare il personale assunto con contratti a tempo con le ordinanze adottate durante la fase emergenziale. Per il controllo degli interventi di ricostruzione vengono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è, inoltre, autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali, fino a 40 unità alle Province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione del processo di ricostruzione tale personale rientrerà presso il MIT per finalità connesse alle calamità naturali e ai conseguenti interventi di ricostruzione. L'art. 67-quater, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, elenca, in attesa dell'emanazione di una organica legge regionale, gli obiettivi e le modalità della ricostruzione. Tra gli obiettivi rilevano: la priorità del rientro della popolazione nelle abitazioni, ove possibile, mediante il recupero con adeguamento sismico degli edifici.; la promozione e la riqualificazione dell'abitato; la ripresa socio-economica del territorio.

Accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia, revisione. Regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica (articolo 39). Prevista una nuova definizione delle imprese energy intensive basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese. Applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen).

Agenzia per l'Italia digitale, istituzione (articoli 19, 20, 21 e 22). Nasce un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale (e contestualmente vengono soppressi DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione). Alla nuova Agenzia sono anche trasferite funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Le disposizioni specificano le funzioni dell'Agenzia e novellato il Codice dell'amministrazione digitale, imponendo alle pubbliche amministrazioni di preferire, per l'acquisto di software, quelli open source.

Agevolazioni, accelerazione dei procedimenti (articolo 29). Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 415/1992, convertito con modificazioni dalla legge 488/1992, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti. Novità per il "contratto di programma", cioé il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanti di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, relativi allo sviluppo delle
attività produttive. Limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti di programma oggetto di delibera Cipe. Tale limite fissa il periodo di proroga massimo a un anno per
la rimodulazione dei programmi e a un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti. Rafforzati i previgenti poteri di controllo del Mise con la
decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione, entro novanta giorni, del progetto esecutivo, con la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e con la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso. Per converso, i nuovi poteri attribuiti al Mise comportano la necessità di disciplinare anche i relativi poteri di attenuazione del rigore, in presenza di motivi espressamente tipizzati: essi sono contemplati al comma 9 (che, in presenza di situazioni di particolare gravità, consente l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati) e al comma 7 (ai sensi del quale, nonostante non siano stati raggiunti gli
obiettivi prefissati in termini di occupazione aggiuntiva, si ammette una loro graduazione). Si è ulteriormente escluso che si possa procedere alla revoca delle agevolazioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti (con applicazione ai contratti di programma, ma anche alle iniziative agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area).

Agevolazioni, attività ispettive (articolo 25). Il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza, sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa. Si opera in regime di invarianza della spesa, mentre l'esercizio delle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico (anche per il pregresso) è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 23, entro il limite di 400mila euro per anno. Nella Relazione annuale sugli incentivi che il Governo è tenuto ogni anno a presentare alle competenti Commissioni parlamentari, poi, ci saranno analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi. Viene imposto un onere di collaborazione a carico dei soggetti beneficiari, volto a consentire il monitoraggio degli interventi con modalità che saranno definite dal ministero dello Sviluppo economico. Prevista la pubblicazione dell'elenco dei progetti beneficiari delle agevolazioni che attingono dal fondo dell'articolo 23, mediante conferimento dell'elenco delle iniziative sul sito istituzionale del ministero dello Sviluppo economico.

Appaltatore, responsabilità solidale dell'appaltatore (articolo 13-ter). Sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge 223/2006, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. E aggiunge i commi 28-bis e 28-ter. Viene stabilito che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, l'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene meno se questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente
all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto
adempimento di tali obblighi. È stata anche prevista l'applicazione delle
predette norme ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini Iva, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti.

Assicurazioni estere (articolo 68). La norma prevede che qualora l'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, essa debba essere applicata dall'intermediario assicurativo intervenuto nel contratto in qualità di sostituto d'imposta (per esempio, società fiduciarie italiane che sottoscrivono i contratti per conto dei fiducianti e delle banche che canalizzano i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività).

Assunzioni di profili altamente qualificati, contributo tramite credito di imposta (articolo 24). Istituito un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200mila euro annui per impresa. Nell'ambito delle relative risorse finanziarie, è stabilita una quota di riserva in favore delle assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti di risorse. Il nuovo personale deve costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente. Sono state ampliate le fattispecie di decadenza dal beneficio.

Attività giurisdizione e Scuola Magistratura (articolo 56). La norma interviene sulla Scuola della Magistratura per stabilire che questa possa avere da una a tre sedi: il numero effettivo delle sedi, unitamente alla loro localizzazione, resta rimesso ad un decreto ministeriale. La disposizione consente inoltre ai magistrati che facciano parte del consiglio direttivo della Scuola di scegliere tra la prosecuzione, seppur limitata, delle attività giurisdizionali e la collocazione fuori ruolo organico.

Autoservizi pubblici non di linea (articolo 17). Prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per l'emanazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

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