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Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci

13. R - Dalle reti d'impresa alla ristrutturazione ed efficientamento energetico

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Reti d'impresa (articolo 66). La norma intende incentivare il rafforzamento di circuiti virtuosi tra le imprese turistico-alberghiere e tra queste e l'indotto economico-produttivo collegato, attraverso la costituzione di reti di impresa e di filiera. Ciò avverrà mediante l'attribuzione di contributi - finanziati nell‘ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri - per la realizzazione di progetti pilota, con modalità determinate con decreti del ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente. Gli interventi oggetto dei contributi sono finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale e alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'Enit, l'Agenzia nazionale del turismo. Viene poi introdotto il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei distretti turistici (previsti dal dl 70/2011, articolo 3) da parte delle Regioni.

Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (articolo 17-novies ). Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, formulerà indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assumerà i provvedimenti di sua competenza e provvederà annualmente - in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di competenza - a verificare la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti.

Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, piano nazionale infrastrutturale (articolo 17-septies). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà essere approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. Viene soppressa la determinazione del finanziamento del piano per gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l'anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Ricerca, azioni di sostegno (articolo 17-octies). Prevista un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ricerca scientifica e teconologica, contributi (articolo 60). La norma ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento e i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, si qualificano meglio i campi d'applicazione della "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" facendo rinvio alla normativa comunitaria e specificando, anche, meglio i soggetti legittimati ad accedere agli interventi. Tra gli strumenti a sostegno di questi interventi, spicca il ricorso a "voucher individuali" che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.

Ricerca scientifica e tecnologica, procedure di valutazione (articoli 62 e 63). Le nuove norme ridefiniscono le procedure e le modalità di valutazione e di erogazione dei finanziamenti per la ricerca. In primo luogo si prevede che il ministro dell'Istruzione, sulla base del Programma nazionale della ricerca (Pnr) adotti, per ogni triennio di riferimento del Pnr, gli indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca (incluse le spese ammissibili, ma su questo aspetto provvederà con decreto non regolamentare). Viene chiarito che per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inserititi in un apposito elenco del Miur e individuati "di volta in volta", dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (Cnrg). Sempre per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari e internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto. Per tali adempimenti il Miur potrà avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate. Le nuove norme specificano, poi, che per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. Si possono ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti. Si facilitano, poi, alcune regole per facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale. A tal fine si richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila. Eventuali variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale. Il Miur, ancora, provvede a iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca. L'articolo 63, invece, reca talune modifiche e abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, in particolare, la notifica del decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza economica delle disposizioni contenute nelle norme in esame. Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'art. 20 della Legge 240/2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca.

Riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, riordino della disciplina (articolo 27). Viene definita la «situazione di crisi industriale complessa», caso in cui la procedura che si attiva è il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, la cui finalità è di agevolazione agli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché alla riconversione e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. Previsto il cofinanziamento regionale degli interventi contenuti nel progetto, alla cui attuazione concorreranno anche tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti. Veicolo di attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono gli accordi di programma. A supporto all'attuazione del progetto, prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi. Prevista l'applicazione del finanziamento agevolato su tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori. Si individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinarne le attività. Determinate le misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale, mediante l'adozione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione; esse possono essere cofinanziate dalle regioni nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali, ma sempre in regime di invarianza di oneri per la finanza pubblica. Si assegna al ministro dello Sviluppo economico il compito di adottare un decreto di definizione delle modalità di attuazione dei progetti, impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del ministero stesso. Opera una clausola di invarianza finanziaria. Viene individuato nell'articolo 7 della legge 181/1989 la fonte delle risorse destinate al finanziamento degli interventi. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Rifiuti, tracciabilità (articolo 52). Allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilitàdei rifiuti), si sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine di entrata in operatività del Sistri e gliadempimenti informatico relativi al Sistri da parte dei soggetti dei soggettitenuti ad aderirvi. Si prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistri. Viene poi attribuita la qualifica di sottoprodotto (ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la definizione di sottoprodotto) al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetalieffettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, e utilizzato ai fini agronomici. Si prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di depositotemporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

Ristrutturazione ed efficientamento energetico, detrazioni (articolo 11). Innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50% e del limite dell'ammontare complessivo da 48mila a 96mila euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013. Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione del 55% si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013; al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse stanziate per il sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale. È disposta una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie.

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