Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci
di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci
17. V - Veicoli a bassa emissione

Veicoli a bassa emissione, finalità e definizioni (articolo 17-bis). Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Sono indicate le finalità e definizioni: le prime consistono nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. Si specifica che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Veicoli a bassa emissione, legislazione regionale (articolo 17-ter). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo promuoverà un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Entro lo stesso termine le Regioni emaneranno le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell'intesa. Fino all'emanazione si applicano le norme statali. La norma coinvolge, con profili in parte propri, le Autonomie speciali.
Veicoli a bassa emissione, reti infrastrutturali (articolo 17-quater). Previsto che le reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli a basse emissioni siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale Iec (International Electrotechnical Commission) e Cenelec (Comité Européèn de Normalisation Electrotechnique). Sono fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE1. Gli organismi nazionali di normalizzazione prendono i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Veicoli circolanti, sostegno e sviluppo della riqualificazione elettrica (articolo 17-terdecies). Il nuovo articolo prevede l'emanazione di un Dm che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In seguito all'emanazione del Dm non sarà più necessario ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo. La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, d ai veicoli per il
trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
©RIPRODUZIONE RISERVATA