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Questo articolo è stato pubblicato il 04 ottobre 2012 alle ore 21:17.

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Imprese, startup innovative
Nell'ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup). Queste le caratteristiche della startup innovativa: la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche; la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi; deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro; non deve distribuire o aver distribuito utili; deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività. Istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese con l'iscrizione obbligatoria per le startup innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

Imprese, startup innovative e incubatore certificato, remunerazione con strumenti finanziari
Introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l'assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un'impresa startup.

Imprese startup innovative, gestione della crisi e attività di controllo
Disciplinato il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d'innovazione. Dato l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell'imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Per facilitare l'avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata dal decreto in materia di startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.

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