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Questo articolo è stato pubblicato il 16 ottobre 2012 alle ore 06:39.

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I lavoratori dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro a partire dal 31 dicembre 2012 subiranno quasi certamente un maggior prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto e sulle altre somme tassate con la stessa aliquota del Tfr.
Il disegno di legge di stabilità 2013 ha infatti disposto l'abrogazione del comma 9 dell'articolo 1 della legge 296/2006, e cioè della clausola di salvaguardia, introdotta per evitare che le nuove aliquote e scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2007 si ripercuotessero negativamente sulla tassazione del trattamento.

Questa clausola ha consentito finora di tassare il Tfr con le aliquote e gli scaglioni in vigore nel 2006 se più favorevoli rispetto a quelli in vigore nell'anno di maturazione del diritto alla percezione del Tfr. Il vantaggio maggiore era per i redditi più bassi, perché fino al 31 dicembre 2006, i redditi fino a 26mila euro erano sottoposti all'aliquota del 23 per cento. Dal 2007 invece il 23% si applica sui redditi fino a 15.000,00 e da 15.001,00 fino a 28.000,00 si applica il 27 per cento.

Con la riforma introdotta dalla legge di stabilità, se confermata, dal primo gennaio 2013 si ritorna alle regole precedenti: per calcolare l'aliquota si dovrà fare riferimento alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nell'anno in cui matura il diritto. In particolare, per i rapporti che cesseranno a partire dal 31 dicembre 2012, la determinazione della percentuale da applicare sarà fatta con riferimento alle aliquote ed agli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2013.

Va segnalato che i primi due scaglioni dovrebbero diminuire di un punto e più esattamente dal 23 % al 22% e dal 27% al 26%. Questa riduzione sicuramente ridurrà l'aggravio, ma non in misura tale da eliminarlo salvo poche situazioni.
Come si vede negli esempi pubblicati sotto, per un Tfr maturato in dieci anni di lavoro di importo pari a 20.000,00 euro, l'imposta sarà di 4.646,10, mentre sarebbe stata di 4.546, 10 con la clausola di salvaguardia. Se il Tfr, anziché di 20.000,00 sarà si 30.000,00 , sempre maturato in dieci anni, dal 2013 l'imposta sarà di 8.100 contro 7.857 con la clausola di salvaguardia .

Va poi ricordato che la penalizzazione potrebbe essere più rilevante se il dipendente, come spesso succede, oltre al trattamento di fine rapporto percepisce anche una somma che, come previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, deve essere tassata con la stessa aliquota del Tfr. Tra gli importi di questa natura che vengono corrisposti più di frequente ci sono:
- l'indennità sostitutiva del preavviso, spettante quanto il dipendente, licenziato o dimissionario viene dispensato dal prestare il regolare periodo di preavviso;
- il patto di non concorrenza;
- le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo;
- le somme e i valori percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questo periodo in cui , complice la crisi, si cerca di risolvere rapporti in modo meno traumatico, attraverso incentivi, si dovrà fare i conti anche con un possibile maggior prelievo fiscale proprio su queste somme.

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