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Questo articolo è stato pubblicato il 23 ottobre 2012 alle ore 10:51.

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La decisione
Nella sentenza odierna, la Corte conferma l'interpretazione del diritto dell'Unione già fornita nella sentenza Sturgeon. Essa rammenta che, in virtù del principio della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere considerata paragonabile, per quanto riguarda l'applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «all'ultimo momento», poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una perdita di tempo.
Orbene, dato che i passeggeri di voli cancellati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, la Corte statuisce che anche i passeggeri di voli ritardati possono invocare tale diritto quando, a causa di un ritardo del loro volo, subiscono la stessa perdita di tempo, vale a dire quando raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Ciò premesso, il legislatore dell'Unione, adottando tale normativa, intendeva bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei. Pertanto, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.
La Corte rileva altresì che l'obbligo di compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri di voli ritardati è compatibile con la Convenzione di Montreal . La Corte constata, in proposito, che la perdita di tempo inerente a un ritardo del volo costituisce un disagio non disciplinato dalla Convenzione di Montreal. Di conseguenza, l'obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri di voli ritardati si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione di tale convenzione ed è complementare al regime del risarcimento dei danni previsto da quest'ultima.
La Corte ritiene poi che il suddetto obbligo sia altresì compatibile con il principio della certezza del diritto, in base al quale i passeggeri e i vettori aerei devono conoscere con esattezza la portata rispettiva dei loro diritti e obblighi.
La Corte precisa inoltre che tale obbligo è conforme al principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell'Unione non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. La Corte constata, al riguardo, che l'obbligo di compensazione pecuniaria non riguarda tutti i ritardi, ma solo i ritardi prolungati. Peraltro, le compagnie aeree non sono tenute al versamento di una compensazione pecuniaria qualora siano in grado di dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali.

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