Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 29 novembre 2012 alle ore 18:05.

My24

Sequestro Abu Omar: azione di singoli funzionari, no al segreto di Stato. Ci sono volute 235 pagine perché la Cassazione mettesse nero su bianco le ragioni per cui il 19 settembre scorso ha deciso di riaprire, davanti alla Corte d'Appello di Milano, il processo per il sequestro di Abu Omar, richiamando sul banco degli imputati gli ex vertici del Sismi Niccolò Pollari e Marco Mancini.

L'operazione lampo
Secondo la Suprema corte, sentenza 46340/2012 (il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), il sequestro dell'ex imam di Milano fu un'operazione «di singoli funzionari» per cui «il segreto non può essere apposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito», avendo gli agenti agito «al di fuori delle proprie funzioni». Pollari e Mancini e altri tre ex funzionari del Sismi, infatti, erano stati prosciolti in appello proprio grazie all'apposizione del segreto di Stato. A questo punto però dovranno essere nuovamente processati. Abu Omar venne sequestrato intorno alle 12,00 del 17 febbraio 2003 da un commando composto da agenti della Cia e da Luciano Pironi, componente del Ros dei Carabinieri di Milano, venne caricato su un furgone, trasportato all'aeroporto di Aviano, da lì portato in volo fino alla base di Ramstein (Germania) con un velivolo Lear Jet 35 decollato alle ore 18,20, ed, infine, condotto al Cairo, con il jet Gulstream, decollato alle 20,30.

Confermata la condanna per gli agenti Cia
Confermata la condanna degli uomini della Cia. Non ha retto la motivazione per cui gli Stati Uniti, dopo il crollo delle Torri Gemelle, avevano adottato leggi speciali che consentivano i sequestri, come quello di Abu Omar, finalizzati alla sconfitta del terrorismo. Per gli ermellini tutti gli agenti della Cia erano perfettamente a conoscenza del fatto che, in Italia, simili rapimenti sono proibiti ed illeciti. Non solo la gravità della vicenda, rileva ancora la Suprema Corte, è costituita anche dalle finalità del sequestro, che erano quelle di mettere Abu Omar a disposizione delle autorità egiziane che lo avrebbero sottoposto a torture».

Bocciata la tesi del "sipario nero" inviolabile
La Cassazione, poi rifacendosi ai principi dettati dalla Consulta e alla legge che regola il segreto di Stato, ha chiarito che «i giudici di merito avrebbero dovuto delimitare con precisione l'area coperta dal segreto e compiere le valutazioni del materiale probatorio non potendo, a seguito di una disamina sommaria, concludere che sul materiale probatorio a carico degli agenti del Sismi era calato un 'sipario nero' che aveva creato una zona di indecidibilità, impedendo l'accertamento delle responsabilità penali degli imputati e imponendo il proscioglimento degli stessi».

I presupposti del segreto
In particolare, i giudici, accogliendo il ricorso della Procura di Milano, spiegano che «è possibile per gli agenti dei servizi godere della non punibilità soltanto in presenza di due presupposti, ovvero l'esplicita autorizzazione della condotta illegale e l'indispensabilità della stessa per conseguire le finalità istituzionali». Il segreto di Stato dunque non può dilatarsi all'infinito ma trova dei limiti ben precisi. Come chiarito anche dalla Corte costituzionale il giudice è legittimato ad acquisire «le prove delle responsabilità individuali degli agenti, dovendosi astenere dall'acquisire soltanto quelle inerenti a rapporti internazionali tra servizi di informazioni».

Sotto copertura le relazioni internazionali
Insomma, nella vicenda del sequestro di Abu Omar, «il segreto concerneva elementi dai quali si potesse desumere che il rapimento di Abu Omar fosse un'operazione congiunta Cia/Sismi - segreto sui rapporti internazionali dei servizi - ma non fonti di prova a carico di singoli agenti italiani». Ma la Cassazione ribadisce anche «l'estraneità del governo italiano e del Sismi» così come è stata «ribadita dal direttore Pollari davanti al Parlamento europeo». Inoltre la Suprema Corte spiega che «sulle fonti di prova afferenti ad eventuali singole e specifiche condotte criminose poste in essere da agenti del Sismi … non è stato apposto alcun segreto che, invece, riguardava i rapporti tra servizi italiani e stranieri e gli scambi di informazione e gli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, dovendosi intendere per operazioni le azioni legittimamente approvate dai vertici del Sismi».

I casi in cui il segreto è legittimo
La Cassazione, spiega, che il, segreto di stato integra sempre un "vulnus" per la vita democratica, dunque esso è legittimo «quando sono a rischio l'integrità della Repubblica e delle istituzioni previste dalla Costituzione a fondamento della stessa, l'indipendenza dello Stato e la difesa militare». Solo in questi casi «la tutela apprestata dal segreto di Stato deve prevalere su altri valori e diritti, pur importanti e rilevanti, previsti dalla Costituzione». Ad ogni modo conclude piazza Cavour «quando le prove siano state acquisite legittimamente non è più possibile per una apposizione tardiva del segreto rendere le stesse inutilizzabili».

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi