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Questo articolo è stato pubblicato il 22 dicembre 2012 alle ore 11:47.

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(Corbis)(Corbis)

Passato il saldo, arriva la dichiarazione. Un obbligo che riguarderà molti meno italiani di quelli che sono andati a pagare entro il 17 dicembre la seconda (e salata) quota dell'imposta municipale sugli immobili. La dichiarazione Imu dovrà essere presentata entro il 4 febbraio 2013. Tre le modalità d'invio:
1) consegna diretta al Comune, che ne rilascia ricevuta;
2) spedizione postale, con raccomandata senza avviso di ricevimento;
3) invio in modalità telematica con posta elettronica certificata.

Il modello «interattivo»
Per la compilazione arriva ora il modello «interattivo» messo a disposizione proprio nelle ultime ore dal ministero dell'Economia. la versione editabile della dichiarazione consente di compilare i campi direttamente dalla tastiera del proprio computer o tablet. In questo modo a procedura completata, basterà stampare il modello per chi sceglierà la presentazione in forma cartacea. Bisogna prestare attenzione al fatto che La data di presentazione della dichiarazione corrisponde al giorno di invio e non quello di ricezione da parte dell'ente.

I contribuenti obbligati
Ma chi deve presentare la dichiarazione? In linea di massima, chi ha solo l'abitazione principale può essere esonerato da questo ulteriore adempimento. La prima casa (non ce ne vogliano i puristi dell'Imu se la definiamo così) non va quasi mai dichiarata, neppure se si ha diritto alla maggiore detrazione di 50 euro per figli conviventi di età non superiore a 26 anni. L'eccezione è il caso dei coniugi non separati che hanno residenze distinte nell'ambito dello stesso Comune, perché la disciplina dell'Imu prevede che solo a una di esse possano essere applicate le agevolazioni per l'abitazione principale. Questa è l'unità che dovrà essere indicata nella denuncia dall'effettivo proprietario.
Poi bisogna fare attenzione con quello che ha deciso il proprio Comune. Se ci sono delibere di assimilazione all'abitazione principale adottate dal Comune, la dichiarazione è obbligatoria solo per le unità dei cittadini italiani residenti all'estero. Le istruzioni al modello, invece, non impongono di denunciare le pertinenze della prima casa.

Le tipologie diverse dall'abitazione principale
La regola generale per gli immobili diversi dall'abitazione principale è che non vanno "comunicate" le notizie che sono conoscibili dai Comuni. In pratica, gli atti che transitano dal sistema notarile del Mui (Modello unico informatico) – come per esempio una compravendita – non vanno denunciati, in quanto sono disponibili ai Comuni tramite il sistema di interscambio dei dati catastali.
Ci sono poi gli immobili per i cui il Comune può aver un'aliquota ridotta: immobili locati, fabbricati d'impresa, immobili dei soggetti Ires e fabbricati merce delle imprese di costruzione. In linea di principio c'è l'obbligo di presentazione della denuncia. Per gli immobili in affitto, però, la denuncia è obbligatoria solo se il contratto di locazione è stato registrato prima del 1° luglio 2010 (è la data da cui i contratti vanno registrati alle Entrate con i dati catastali).
Resta la regola, già operativa per la vecchia Ici, secondo cui gli immobili ereditati non si dichiarano. Infatti, le denunce di successione sono trasmesse ai Comuni dalle Entrate. Né vanno dichiarati i fabbricati rurali, anche se esenti in quanto ubicati in Comuni classificati come montani dal l'Istat: la ruralità è già indicata agli atti dell'ufficio del Territorio. Allo stesso modo, non vanno denunciati i terreni esenti in Comuni montani o collinari.

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