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Questo articolo è stato pubblicato il 18 gennaio 2013 alle ore 16:40.

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Affermazioni «assolutamente approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione»: lo afferma il giudice del tribunale dell'Aquila Marco Billi nelle motivazioni della sentenza che nell'ottobre scorso ha condannato i componenti della Commissione Grandi Rischi in relazione al sisma del 2009.

Il documento di 940 pagine è stato depositato due giorni prima del termine previsto. Ai 7 componenti della Grandi Rischi che si riunì all'Aquila pochi giorni prima del 6 aprile 2009 è stata inflitta una condanna a 6 anni per omicidio colposo e lesioni colpose.

Dalla riunione della Commissione Grandi Rischi, secondo il giudice, emerse una mancata analisi del rischio e risultanze rassicuratorie che indussero gli aquilani a restare in casa mentre, con una condotta più prudente, si sarebbero potute salvare alcune vite. La riunione fu una "operazione mediatica" tesa a "tranquillizzare" la popolazione, come disse l'allora capo della protezione civile nazionale, Guido Bertolaso.

La «migliore indicazione» sulle rassicurazioni della commissione Grandi Rischi, si legge nelle motivazioni della sentenza, «si ricava dalla lettura della frase finale della bozza del verbale della riunione, laddove l'assessore alla Protezione civile regionale Daniela Stati, in modo emblematico, dice: "Grazie per queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa"».

Billi sottolinea, nel documento, che «la rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm contesta agli imputati, ma costituisce in realtà l'effetto prodotto dalla condotta contestata».

Le affermazioni emerse nel corso della riunione della Commissione sui temi «della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole, che costituiscono il corpo principale del capo di imputazione» hanno una «indubbia valenza rassicurante».

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