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Questo articolo è stato pubblicato il 21 gennaio 2013 alle ore 17:26.

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Il datore di lavoro non sempre è sanzionato se non rispetta l'obbligo di formare l'apprendista. Il ministero del Lavoro ha infatti previsto la possibilità di recuperare, a determinate condizioni, il credito formativo negli anni successivi. Il meccanismo viene attivato attraverso un invito formale da parte degli ispettori del lavoro: lo stabilisce la circolare 5/2013 del ministero, che chiarisce come non tutte le violazioni addebitabili al datore di lavoro e collegate all'obbligo formativo portino alla sanzione di dover pagare i contributi maggiorati. In pratica, solo nei casi più gravi e irreparabili, quando cioè non è possibile recuperare la mancata formazione, il datore di lavoro deve restituire,con la maggiorazione del 100%, la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l'apprendistato e le aliquote normali dovute per l'ordinario rapporto subordinato.

Per esempio, se il percorso di apprendistato è preventivato in tre anni, è sempre possibile l'invito al datore a mettersi in regola con la formazione se la violazione viene accertata durante il primo anno, perché l'obbligo può essere recuperato nei due anni successivi. La circolare del ministero del Lavoro chiarisce anche i limiti numerici per l'assunzione di apprendisti: il datore di lavoro che non ha lavoratori specializzati può comunque assumere fino a tre apprendisti. Infine, è possibile assumere apprendisti per il lavoro in affitto, a patto però, che si tratti di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Le previsioni contrattuali in contrasto con questa norma, come quelle stabilite dal contratto collettivo del 5 aprile 2012 firmato da Assolavoro, Cisl e Uil, sono da considerare superati.

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