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Questo articolo è stato pubblicato il 20 marzo 2013 alle ore 09:21.
L'ultima modifica è del 13 marzo 2014 alle ore 18:11.

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Il presidente del Senato, Piero Grasso (LaPresse)Il presidente del Senato, Piero Grasso (LaPresse)

Ha il numero 19 ma non è ancora stato stampato. È il disegno di legge su «corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio» depositato al Senato il 15 marzo da Piero Grasso, nel primo giorno da senatore "semplice" del Pd, prima di essere eletto, il giorno dopo, presidente di Palazzo Madama. Quel ddl – che riscrive la legge Severino n. 190, con una quasi marcia indietro sulla concussione, con l'aumento di pene e della prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione, con il delitto di falso in bilancio, autoriciclaggio e voto di scambio e con la previsione di sanzioni interdittive per le imprese – conferma che Grasso considera prioritaria la "riforma della riforma", coerentemente a quanto dichiarato prima e dopo la sua elezione nonché nella conferenza stampa del Pd del 7 marzo dedicata alla corruzione, uno degli «8 punti per un governo di cambiamento» messi sul tavolo da Pierluigi Bersani. Il quale, nel caso di incarico a formare il governo, altrettanto coerentemente dovrebbe proporre queste modifiche alle altre forze politiche. Con l'ulteriore conseguenza di far venire allo scoperto M5S, Monti e Pdl.

La proposta Grasso/Pd consente dunque di passare dai "titoli" ai contenuti. I 10 articoli riscrivono la 190 e ne colmano le lacune. Anzitutto quella sulla prescrizione, poiché si prevede un aumento dei termini «fino alla metà» (ora è di 1/4) per i reati contro la Pa. La modifica non potrà sanare i danni sui processi in corso "fulminati" prematuramente dalla 190 che ha ridotto – unico caso – la prescrizione del reato di concussione «per induzione», ma darà più respiro ai processi futuri. Peraltro, oggi il ministro della Giustizia dovrebbe presentare alla stampa una proposta di modifica della prescrizione a futura memoria, che, seppure tardiva, potrebbe parzialmente incidere sui processi non ancora giunti alla condanna di primo grado.

Tornando al ddl Grasso, la prima correzione della legge 190 riguarda lo spacchettamento della concussione in due reati: la concussione per «costrizione» (articolo 317) e l'«indebita induzione» (articolo 319 quater). Quanto alla prima, Severino ha eliminato tra i possibili autori del reato l'incaricato di un pubblico servizio, che Grasso, invece, reintroduce perché, osserva, il medesimo reato può ben essere commesso, «con effetti parimenti devastanti sul l'etica dei rapporti, dal concessionario di un servizio pubblico (Eni, Rai, personale sanitario ecc)». Quanto all'«induzione», Severino ha ridotto la pena nel minino (da 4 anni a 3) e nel massimo (da 12 a 8) mentre Grasso l'aumenta (da 4 a 10 anni), anche per evitare contraccolpi sulla prescrizione. Ma soprattutto, Severino ha previsto la punibilità dell'«indotto» (fino a 3 anni) mentre Grasso la elimina sul presupposto che il «privato, sopraffatto, prevaricato, intimidito» sia una vera vittima e quindi non va punito (a meno che «accetti supinamente le regole» distorte). Così, spiega, potranno rientrare «nuovamente in questo reato i casi di frode e di abusiva induzione in errore, non ipotizzabili con la disciplina vigente». Il ddl, invece, non reintroduce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, eliminata dalla 190 come pena accessoria al reato di «induzione». Tuttavia, poiché Grasso aumenta il minimo e il massimo della pena, sarà più facile (in base alle regole generali) far scattare l'interdizione, almeno temporanea (la sanzione più temuta in assoluto, anche da Silvio Berlusconi, imputato di concussione per induzione).

Il ddl Grasso aumenta poi le pene della corruzione propria (da 8 a 10 anni), del traffico di influenze illecite (da 3 a 5) dell'abuso d'ufficio (da 4 a 5) e quindi potranno scattare intercettazioni e misure cautelari. Niente querela per la corruzione tra privati e sanzioni anche ai dirigenti per i fatti commessi dai dipendenti. Pena ridotta da 1/3 alla metà per chi collabori con la giustizia.

Svolta sul falso in bilancio, che torna un delitto perseguibile d'ufficio, punito da 1 a 5 anni (di più se c'è danno alla società o ai creditori sociali) ed è punita anche «l'esposizione fraudolenta di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo». Eliminate le cause di non punibilità, scatteranno invece misure cautelari e intercettazioni. Per i delitti di false comunicazioni sociali e di ostacolo al l'esercizio delle funzioni di vigilanza sono previste, oltre a sanzioni pecuniarie anche «le ben più temute» sanzioni interdittive degli enti, la cui responsabilità si estende ai reati tributari. Infine si introducono i reati di autoriciclaggio e di «scambio elettorale politico-mafioso».

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