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Questo articolo è stato pubblicato il 30 aprile 2013 alle ore 14:46.

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Sanzioni ridotte fino al 30 giugno 2013 per chi ha commesso errori o ha omesso alcuni dati dell'Imu 2012. La via del ravvedimento sulla dichiarazione e i versamenti 2012 la traccia, con tanto di esempi pratici, il Dipartimento delle Finanze con la circolare n. 1/DF. Con la nota firmata ieri il Direttore delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, risponde ai quesiti e fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl sui debiti della Pa all'esame della Camera in materia di Imu e di Tares.

Il ravvedimento per l'Imu
I contribuenti che hanno commesso errori nel versamento dell'Imu 2012 o hanno omesso dati che impattano nella determinazione del pagamento dell'imposta municipale unica dovranno segnarsi due date sul calendario: il 30 giugno 2013 e il 30 settembre prossimo. Entro queste due date infatti potranno ottenere uno sconto sulle sanzioni. Entro la fine di giugno, infatti, potranno beneficiare dello sconto di un ottavo del minimo della sanzione se procederanno alla regolarizzazione degli errori e delle omissioni commesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In sostanza per un Imu 2012 pari a 1000 euro il contribuente può regolarizzare l'omesso versamento versando entro il 30 giugno l'imposta dovuta di 1.000 euro, con la sanzione ridotta del 3,75% dei mille euro non pagati e dunque pari a 37,5 euro (1.000 x 3,75%= 37,5 €) e gli interessi del 2,5% annuo da calcolare sull'imposta rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

La nuova finestra di fine giugno si apre, come spiega la circolare del Dipartimento, alla luce della norma del decreto sui debiti della Pa che ha fissato al 30 giugno di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa agli immobili «per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012». La nuova disposizione avrà, dunque, impatto diretto anche sui pagamenti e sugli adempimenti dell'Imu 2012.
Per chi invece omette la presentazione della dichiarazione entro il prossimo giugno ci sarà la possibilità di ottenere la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo (€ 51 x 10%= 5 €) se la denuncia viene presentata con un ritardo non superiore ai 90 giorni e cioè entro il 30 settembre 2013 (visto che il 28 settembre cade di sabato il termine è differito d'ufficio al primo giorno feriale).

Le novità sulla Tares
Il dipartimento passa in rassegna tutte le modifiche sulle norme che hanno provato a sterilizzare i nodi legati al debutto della nuova tassa sui rifiuti e servizi. In particolare viene specificato dal Dipartimento che per il pagamento delle prime due i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento della vecchia Tarsu o Tia 1 e Tia 2. Dunque gli enti potranno anche ricorrere alle altre modalità di pagamento di questi tributi, già in uso durante l'anno 2012. Gli importi versati dovranno, comunque, essere considerati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a saldo della Tares e che il governo con il Dl sui debiti Pa ha fissato a dicembre. L'ultima rata, spiega ancora il Dipartimento, dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della Tares e contestualmente dovrà essere versata anche la maggiorazione standard dovuta per i cosiddetti servizi indivisibili. Maggiorazione che è stata fissata a 0,30 centesimi al mq senza più possibilità per i comuni di elevarla di ulteriori 0,10 centesimi.

E questo anche perché l'addizionale Tares di dicembre, sempre come prevede il Dl sblocca debiti Pa, è diventata tutta di competenza statale. Sulla possibilità, inoltre di ricorre al modello F24 al bollettino postale ad hoc in corso di definizione per il versamento della tassa rifiuti, la circolare precisa che il modello unitario di versamento F24 dovrà essere utilizzato certamente per il pagamento dell'addizionale di dicembre. Se poi questi nuovi strumenti saranno resi disponibili prima, il Dipartimento chiarisce che potranno essere utilizzati già a partire dal versamento della prima rata.
la circolare poi si sofferma sulle gestione del servizio di riscossione del tributo così come sulle esenzioni per aree pertinenziali o accessorie.

In questo ultimo caso viene confermato il regime previgente alla Tares e dunque saranno da assoggettare al nuovo tributo su rifiuti e servizi solo le superfici scoperte operative, mentre non saranno tassabili le aree coperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazione, le aree scoperte o accessorie a locali tassabili diversi dalle abitazioni, le aree adibite a verde e le aree comuni condominiali .

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