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Questo articolo è stato pubblicato il 16 maggio 2013 alle ore 11:42.

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Nuove sterzate, ma anche nuovi intralci, per la riforma della distribuzione del gas italiano. Dopo 13 anni di tormentata gestazione (tutto nasce dalla "liberalizzazione gas" varata nel 2000 dall'allora ministro dell'Industria Enrico Letta) il sistema delle gare per ambiti locali dovrebbe partire ufficialmente il prossimo autunno. Ma l'ennesima mina viene dal Tar del Lazio, che ha annullato il provvedimento con cui l'Antitrust nell'agosto scorso aveva inflitto una mega-multa da 1,2 milioni di euro a E.ON Italia e alla sua ex controllata E.ON Rete (poi ceduta al fondo F2i di Vito Gamberale, e poi ancora fusa per incorporazione in Enel rete gas) per una presunta intesa illegittima proprio nella distribuzione del metano. Secondo i rilievi dell'antitrust l'ex E.ON-Rete avrebbe stretto un accordo con la concorrente Linea Distribuzione per falsare la concorrenza partecipando insieme, nel 2010, alla gara per il rinnovo del servizio gas in alcuni comuni della provincia di Cremona. Rinnovo che come tanti altri casi avviene in un regime assolutamente provvisorio, in una sorta di limbo normativo a cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina. Tant'è che le autorità di regolazione stanno comprensibilmente sorvegliando tali procedure perché rispettino comunque i criteri della riforma.
Ed ecco che la contesa oggetto dell'ultima sentenza del Tar va ben al di là del singolo caso, commentano gli analisti. In gioco ci sono, ancora una volta e nonostante il lungo percorso della riforma, le regole della nuova disciplina delle gare. «Con questo caso pilota - commenta l'avvocato Tommaso Salonico, partner dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer che ha patrocinato E.ON Italia - l'Antitrust aveva voluto lanciare un messaggio a tutti gli operatori del settore e scoraggiare la costituzione di associazioni tra imprese concorrenti laddove queste abbiano i requisiti per partecipare singolarmente alle gare».

Promesse di efficienza
Va sottolineato che proprio il principio del raggruppamento di imprese nel segno della maggiore efficienza complessiva è uno dei criteri guida della riforma, che conferma la sua carburazione difficile. Tanto è vero che la sentenza del Tar del Lazio, in maniera palesemente difforme dall'orientamento che sembra essere espresso dall'Antitrust, sancisce - osserva Salonico – «che i raggruppamenti tra imprese anche se in grado di partecipare individualmente alla procedura competitiva siano ammissibili qualora esistano ragioni oggettive, come l'esigenza di migliorare l'economicità e l'efficienza della gestione del servizio, ammettendo così l'utilizzo di queste pratiche anche da parte di imprese di medie grandi dimensioni nei singoli ambiti territoriali». «In considerazione dei contenuti della sentenza – commenta Fabio Gandini, direttore degli affari legali di E.ON Italia - confido nella conferma della decisione anche nell'eventuale fase di appello che si stima fra circa un anno».
Definire con sufficiente precisione le regole effettive dell'aggregazione tra imprese non sarà facile. Anche perché l'Antitrust è chiamata in queste settimane ad altri appuntamenti molto simili a quello oggetto della contesa con E.ON. Emblematico il caso dell'istruttoria avviata dai gendarmi della concorrenza guidati da Giovanni
Pitruzzella sul passaggio del controllo congiunto di Isontina Reti Gas (Irg) a Italgas e Acegas-Aps (del gruppo Hera), anche qui con il sospetto che il remix societario possa falsare la concorrenza nelle future gare in un buon numero di ambiti territoriali del nord-est (si veda Il Sole 24 Ore del 7 marzo).

Aggregazioni obbligate
La nuova normativa sulle gare per la distribuzione del gas, che dovrebbero partire ufficialmente dal prossimo novembre, prevede sin dal meccanismo di assegnazione una drastica aggregazione sia dei territori e conseguentemente delle imprese che gestiranno il servizio, sulla base di 177 ambiti territoriali (al massimo un paio per provincia) di dimensione assai più ampia rispetto alla struttura assai frammentata che finora ha caratterizzato il settore.
Lo scopo conclamato nella riforma è che tutto ciò possa favorire la concentrazione delle imprese, producendo benefici economici di scala e assicurando investimenti necessari alla migliore manutenzione delle reti di distribuzione. I gestori o raggruppamenti di gestori che vinceranno i bandi si aggiudicheranno la gestione per 12 anni e saranno comunque chiamati a rifondere al gestore uscente il valore residuo della rete da valutare con parametri predefiniti sulla base di un negoziato è di un eventuale arbitrato in assenza di un accordo.

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