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Questo articolo è stato pubblicato il 28 maggio 2013 alle ore 19:12.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che sarà recepita oggi dall'Italia è nata a Istanbul l'11 maggio 2011. Viene definita come il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per creare un quadro normativo ben definito a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione - costituita da un Preambolo, 81 articoli raggruppati in dodici capitoli e un allegato - si occupa anche della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche bambini e anziani, ai quali si applicheranno le stesse tutele. Per l'entrata in vigore della Convenzione sono necessarie le ratifica di almeno 10 Stati, tra i quali 8 membri del Consiglio d'Europa. Attualmente gli Stati firmatari sono 29, ma le ratifiche solo 4 (Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia). L''Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 e oggi dovrebbe ratificare la Convenzione.
Cooperazione internazionale (Capitolo VIII). Sono indicati gli impegni delle Parti per ottenere una cooperazione internazionale per prevenire, combattere e perseguire gli atti di violenza domestica e contro le donne e per proteggere le vittime di tali reati. La cooperazione avviene anche attraverso la trasmissione di informazioni; i dati personali sono utilizzati in base agli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Convenzione europea sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale. Previste misure vrelative alle persone in pericolo. Indicazioni sulla protezione dei dati personali.
Diritti della vittima e politiche integrate (Capitolo II). Impegni di carattere politico e sociale che integrano le previsioni di prevenzione, tutela e sanzione contenute nei tre capitoli successivi. Le politiche nazionali adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione, devono porre al loro centro i diritti della vittima ed essere il più possibile inclusive nei confronti di agenzie governative, enti e autorità nazionali e locali pertinenti. Le Parti stanziano risorse finanziarie e umane per una adeguata attuazione di politiche integrate. Incoraggiamento e sostegno per le Ong e associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza sulle donne. Previsti organismi di coordinamento e monitoraggio.
Effetti ed entrata in vigore della Convenzione(Capitolo XII). Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali ci siano diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. La Convenzione è soggetta a ratifica. Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Alla Convenzione potranno aderire, dopo la sua entrata in vigore, anche Stati non membri del Cde che non abbiano partecipato alla sua elaborazione alle condizioni previste dall'articolo 76. Disposizioni della Convenzione alle quali è possibile apporre riserva. Tra di esse quella contenuta nell'articolo 30, paragrafo 2, in materia di risarcimento da parte dello Stato.
Emendamenti alla Convenzione (Capitolo XI). Possibilità di modificare la Convenzione: una volta ricevuti dal Segretario generale del Cde, gli eventuali emendamenti dovranno essere da quest'ultimo trasmessi a tutti gli Stati membri dell'organizzazione, alle altre Parti, all'Unione europea e a ogni Stato invitato a firmare. L'emendamento è accettato dal Consiglio dei ministri dopo il suo esame e dopo la consultazione della Parti che non sono membri del Cde. La composizione delle eventuali controversie avverrà mediante negoziato, conciliazione o arbitrato. Il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa può proporre alle Parti delle procedure per la composizione delle controversie.
Europa libera dalla violenza sulle donne (Preambolo). Il Preambolo illustra gli strumenti che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, sono collegati al tema della Convenzione e sui quali quest'ultima si basa. Di particolare importanza la Cedaw (Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della Commissione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne a ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell'ambito della propria giurisdizione. Il Preambolo della Convenzione in esame riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e aspira a creare un'Europa libera da questa violenza.
Giustizia e compensazioni per le vittime (Capitolo V). La Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e risarcimenti, in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza. Misure per garantire la custodia dei figli e l'esercizio dei diritti di visita. La Convenzione individua anche una serie di reati (violenza fisica e psicologica, sessuale, stupro, mutilazioni genitali, aborto forzato, molestie sessuali), perseguibili penalmente, e promuove un'armonizzazione delle legislazioni per colmare vuoti normativi a livello nazionale e facilitare la lotta alla violenza anche a livello internazionale. Tra i reati perseguibili penalmente è inserito lo stalking. Quanto al matrimonio forzato, vengono distinti i casi nei quali una persona viene costretta a contrarre matrimonio da quelli nei quali una persona viene attirata con l'inganno in un paese estero allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio; in quest'ultimo caso, è sanzionabile penalmente anche il solo adescamento, anche in assenza di celebrazione del matrimonio.
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