Difendersi da Equitalia: 10 mosse per fermare le cartelle esattoriali su tasse e multe stradali
Rate, ricorsi, richieste di sospensiva e di annullamento. Difendersi dalle cartelle di Equitalia è possibile mentre il Governo si appresta a varare nuove misure per ridurre i poteri dell'agente dell'agente della riscossione, i contribuenti hanno già una serie di chance per bloccare le azioni dell'agente della riscossione. A cominciare dalle rateazioni
di Rosanna Acierno e Giovanni Parente
10. Difendersi da Equitalia / L'annullamento dei vecchi debiti. La richiesta di sospensiva
Le misure che il Governo punta a inserire nel «decreto del fare» metteranno un freno alle espropriazioni sulla prima casa a meno che non si tratti di beni di lusso mentre per tutti gli altri immobili, poi, l'agente della riscossione può procedere al recupero coattivo solo se il debito supera i 50mila euro (oggi la soglia è 20mila euro). Allo stesso tempo capannoni, macchinari pignorati solo fino a un quinto e dati in custodia allo stesso imprenditore debitore. Allo stato attuale e in futuro al di fuori dei nuovi limiti che saranno inseriti, in caso di azioni esecutive è possibile chiedere la sospensione della riscossione in via amministrativa direttamente a Equitalia e in via giudiziale alla Commissione tributaria Provinciale adita. Il contribuente - per procedere con la richiesta di sospensione - deve necessariamente aver presentato prima il ricorso in Commissione tributaria per contestare la legittimità della pretesa erariale. Inoltre, il ricorso deve apparire fondato nelle questioni esposte (ossia deve sussistere quello che in gergo tecnico si chiama il fumus boni iuris) e deve sussistere il danno grave e irreparabile a seguito del pagamento anticipato delle somme dovute in pendenza di giudizio (ossia il cosiddetto periculum in mora).
L'istanza di sospensione va presentata in carta semplice e deve contenere le ragioni del contribuente circa la fondatezza del ricorso presentato e il danno grave e irreparabile nel quale incorrerebbe pagando le somme a titolo provvisorio. Alla stessa vanno allegati copia dell'atto impugnato e copia del ricorso presentato. Nel caso di accoglimento della richiesta, il contribuente non dovrà versare alcuna somma (almeno fino al deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale).
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