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Questo articolo è stato pubblicato il 26 giugno 2013 alle ore 17:40.

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Dl carceri: liberazione anticipata e meno paletti alle pene alternative

«Alleggerimento»: della condizioni della popolazione carceraria, ormai oltre ogni record negativo rispetto alla capienza ufficiale delle strutture, ma anche dei flussi di ingresso, stabilmente superiori alle uscite, e dei paletti che oggi escludono determinati soggetti dalle pene alternative. È questa la parola chiave per capire, dopo giorni di annunci e rassicurazioni, a cosa punta il decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", risposta-tampone dell'esecutivo ad una scadenza sempre più vicina: l'adeguamento delle condizioni di vita nei nostri strutture penitenziarie, oggi al limite della tortura, che la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha fissato a luglio del 2014. Il decreto, spiega il Guardasigilli Anna Maria Cancellieri in conferenza stampa, «non è un provvedimento svuota carceri in senso classico» ma «indica una nuova filosofia dell' espiazione della pena».

Meno ingressi in carcere e più detenuti in uscita
La scommessa del decreto è quella di riuscire ad incidere in maniera strutturale sui flussi di ingresso in carcere eliminando in particolare alcuni automatismi normativi giustificati soprattutto da presunzioni di pericolosità che il ministero intende aggiornare perché poco selettivi. Soprattutto, impediscono a molti condannati di accedere alle misure alternative al carcere (la valvola di sfogo a basso costo per il problema sovraffollamento) subito dopo il passaggio in giudicato della condanna. Da qui, l'idea di modificare l'articolo 656 del codice di procedura penale (che disciplina l'esecuzione delle pene detentive) in modo da riservare in prima battuta l'incarcerazione immediata solo ai condannati in via definitiva per reati come il terrorismo, l'eversione, la criminalità organizzata. La mafia ed altri delitti di particolare gravità. A questi, si aggiungono i condannati che al momento del passaggio in giudicato della sentenza si trovino in custodia cautelare in carcere perché considerati pericolosi dal giudice. Il decreto allarga il "catalogo" dei reati che escludono l'applicabilità delle nuove misure ai maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minori. Per tutti questi condannati, la valutazione del momento in cui sia possibile accedere ad una misura alternativa rimane assegnata al Tribunale di sorveglianza.

Contrasto al fenomeno "porte girevoli"
Per gli altri condannati, il decreto rilancia la normativa sulla cosiddetta "liberazione anticipata" (sconto di 45 giorni di pena per ogni semestre in cui il detenuto abbia dimostrato buona condotta e partecipato alle attività di rieducazione). In pratica, al passaggio in giudicato della sentenza, e se la condanna non è superiore ai due anni (4 in caso di grave malattia, di gravidanza o prole sotto i dieci anni), il Pm potrà sospendere l'esecuzione della pena per dar modo al condannato di chiedere al tribunale di sorveglianza, da libero, una misura alternativa al carcere. Per il ministro, si è andati così «a toccare gli aspetti normativi del fenomeno delle cosiddette "porte girevoli", per cui il detenuto entrava in carcere, ci stava pochi giorni e poi veniva mandato ai domiciliari». Un fenomeno, sottolinea il Guardasigilli, «che porta un movimento di 20-30mila persone che vanno e vengono» dalle carceri.

Pubblica utilità "estesa" per reati da alcolismo e droga
Un altro fronte di intervento del decreto carceri riguarda il lavoro di pubblica utilità, già previsto dal nostro ordinamento per alcolisti e tossicodipendenti colpevoli di reati minori. A regime, il lavoro sociale potrà essere assegnato come pena alternativa al carcere per tutti i reati commessi da queste categorie di soggetti (con alcune eccezioni relative ai reati piu' gravi).

Recidivi per reati minori, sì a domiciliari, permessi premio e lavoro esterno
Altra novità, l'estensione a soggetti finora esclusi, come i recidivi per piccoli reati di modesto allarme sociale, dell'applicabilità di alcune misure alternative, in particolare la detenzione domiciliare cosidetta "generica" (per pene ssotto i due anni). L'eliminazione di questi automatismi permetterà di riduurre notevolmente i flussi di ingresso in carcere, autorizzando i tribunali di sorveglianza di valutare in concreto (anche grazie ad elementi di giudizio forniti da Polizia e servizio sociale del ministero) la possibilità di concedere il carcere domiciliare, da cui viene comunque confermata l'esclusione per i condannati per eatri gravi. . Sempre in chiave deflattiva, soprattutto per l'emergenza vivibilità che senmpre si registra in estate, anche l'estnsione ai recidivi della possibilità di accedere ai permessi premio, al lavoro esterno, ed ai lavori di pubblica utilità. (V. N.)

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