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Questo articolo è stato pubblicato il 26 giugno 2013 alle ore 13:49.

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Con Chirografo del primo marzo 1990, il Beato Giovanni Paolo II eresse con personalità
giuridica pubblica l'Istituto per le Opere di Religione, dando una nuova configurazione
all'Istituto e conservandone il nome e le finalità.

Nella medesima prospettiva, tenendo conto che Egli volle meglio adeguare le strutture e le attività dell'Istituto alle esigenze dei tempi; seguendo l'invito del Nostro Predecessore Benedetto XVI di consentire ai principi del Vangelo di permeare anche le attività di natura economica e finanziaria; sentito il parere di diversi Cardinali e altri fratelli nell'Episcopato, nonché di altri collaboratori, e alla luce della necessità di introdurre riforme nelle Istituzioni che danno ausilio alla Sede Apostolica, Noi abbiamo deciso di istituire una Commissione Referente sull'Istituto per le Opere di Religione che raccolga puntuali informazioni sulla posizione giuridica e sulle varie attività dell'Istituto al fine di consentire, qualora necessario, una migliore armonizzazione del medesimo con la missione universale della Sede Apostolica.

La Commissione svolge i propri compiti a norma del presente
Chirografo e delle Nostre disposizioni operative.
1. La Commissione è composta da un minimo di cinque Membri tra cui un Presidente
che ne è il rappresentante legale, un Coordinatore che ha poteri ordinari di delegato
e agisce nel nome e per conto della Commissione nella raccolta di documenti, dati e
informazioni necessari, nonché un Segretario che coadiuva i membri e custodisce gli
atti.

2. La Commissione è dotata di poteri e facoltà adeguati allo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali entro i limiti stabiliti dal presente Chirografo e le norme
dell'ordinamento giuridico. La Commissione raccoglie documenti, dati e informazioni
necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il segreto d'ufficio
e le altre eventuali restrizioni stabiliti dall'ordinamento giuridico non inibiscono o
limitano l'accesso della Commissione a documenti, dati e informazioni, fatte salve
le norme che tutelano l'autonomia e l'indipendenza delle Autorità che svolgono
attività di vigilanza e regolamentazione dell'Istituto, le quali rimangono in vigore.

3. La Commissione è dotata delle risorse umane e materiali adeguate alle sue funzioni
istituzionali. Qualora sia utile, si avvale di collaboratori e consulenti.

4. Il governo dell'Istituto continua a operare a norma del Chirografo che lo erige, salvo
ogni Nostra diversa disposizione.

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