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Questo articolo è stato pubblicato il 26 giugno 2013 alle ore 13:51.

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L'articolo 6 prevede un "restyling" della legge 92 (la legge Fornero), modificando gli articoli 1, 4, 5 e 10. In particolare, sui contratti a tempo determinato si specifica che "si considera a tempo indeterminato" il contratto stipulato entro una data di 10 giorni per un contratto di 6 mesi e di 20 per un contratto superiore ai 6 mesi. Questo significa che gli intevalli di tempo per i rinnovi di un contratto a tempo determinato e il successivo tornano a 10 e 20 giorni (a seconda della durata del primo contratto a tempo), dopo che la legge Fornero li aveva estesi a 60 e 90 giorni.

Fissato un tetto al lavoro intermittente: non più di 400 giornate lavorative nell'arco di tre anni solari. Dopo di che, scatta la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno.

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