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Questo articolo è stato pubblicato il 30 luglio 2013 alle ore 06:40.
PAGINA A CURA DI
Edoardo Riccio
Le regole che riguardano l'amministratore sono molto cambiate dopo la legge 220/12013, la riforma del condominio che è intervenuta direttamente sul Codice civile ed è entrata in vigore il 18 giugno scorso. Cambia la figura del legale rappresentante. Aumentano i compiti e, soprattutto, cambia il rapporto con i condomini.
I requisiti
Prima della riforma chiunque avrebbe potuto svolgere l'incarico di amministratore, anche chi era stato condannato per appropriazione indebita o fosse in possesso solo del diploma di scuola media inferiore. Nel corso degli anni, però, si è sempre più fatta strada una figura professionale, riconosciuta anche dalla giurisprudenza. Dal 18 giugno 2013, invece, l'amministratore deve possedere specifici requisiti di onorabilità (ad esempio assenza di condanne penali, non essere iscritto nell'elenco dei protesti, non essere interdetto o inabilitato). Riconoscimento alla figura deriva anche dai requisiti di professionalità. L'amministratore del terzo millennio deve essere in possesso di un diploma di scuola di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione e, altrettanto importante, curare il proprio aggiornamento professionale. L'incarico potrà essere assunto anche da una società.
Registri obbligatori
Ora è scattato l'obbligo di istituire i registri obbligatori. Questi, sostanzialmente, conterranno la "vita" del condominio. Gravosa si sta già rivelando l'istituzione del registro di anagrafe condominiale. Questo comporta l'acquisizione di tutti i dati riferiti alle unità immobiliari. Non dovranno essere indicati solo i proprietari o gli usufruttuari, ma anche i titolari dei diritti personali di godimento (comodatari o conduttori). È quindi necessaria la collaborazione dei condomini le cui dichiarazioni, sottoscritte in originale, dovranno essere conservate e inserite nel registro. In assenza, l'amministratore sarà autorizzato a effettuare indagini presso i pubblici uffici addebitando il relativo costo al condomino inadempiente.
Sparisce così la figura del condomino apparente, di colui, cioè, che si comportava quale proprietario pur senza esserlo (partecipando alle riunioni e ricevendo le convocazioni), salvo poi, in caso di decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, eccepire la sua estraneità al condominio con buona pace delle spese legali che restavano a carico del condominio. Queste informazioni, oltre che raccolte, dovranno anche essere aggiornate.
Il registro dei verbali, già previsto anche prima della riforma, viene ulteriormente disciplinato prevedendo l'inserimento delle sole decisioni e delle dichiarazioni dei condomini che ne hanno fatto richiesta.