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Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2013 alle ore 06:43.

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ROMA
La decadenza-incandidabilità di Silvio Berlusconi gira intorno a tre quesiti su cui giuristi ed esperti hanno pareri differenti. La legge Severino, che stabilisce decadenza e incandidabilità, è automatica o a decidere deve essere sempre un voto (non una semplice ratifica) delle Camere? La norma è applicabile a Berlusconi o vale la non retroattività (la legge è stata approvata dopo i fatti per cui l'ex premier è stato condannato)? La decadenza-incandidabilità ha carattere penale o amministrativo? Nel secondo caso verrebbe cancellata dall'indulto.
Silvio Berlusconi è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 4 anni di carcere (ridotti a uno per effetto dell'indulto). La legge Severino, approvata a fine 2012 (anche dal Pdl) stabilisce l'incandidabilità per chiunque venga condannato a una pena superiore ai due anni di reclusione (o la decadenza in caso di condanna giunta durante il mandato). L'articolo 66 della Costituzione stabilisce però che «ciascuna Camera giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». E proprio per evitare l'incostituzionalità la legge Severino è stata modificata durante il suo iter, con l'aggiunta del richiamo all'articolo 66 e alla «deliberazione» delle Camere e non più la semplice «dichiarazione» di decadenza. Il Pd, con il segretario Guglielmo Epifani, è stato chiaro fin dall'inizio: la sentenza di condanna va resa applicabile. Anche il costituzionalista Valerio Onida, sul Sole 24 Ore, ha scritto che «la sentenza definitiva produce i suoi effetti automaticamente» e tra questi c'è per Berlusconi «la decadenza dal seggio senatoriale». Per il Pdl invece non c'è alcun automatismo, anzi: servirebbe un parere chiarificatore della Consulta (parere che potrebbe chiedere la stessa Giunta per le elezioni del Senato deputata a giudicare il caso). Anche il costituzionalista Nicolò Zanon ha sottolineato che con la legge Severino «si chiede in pratica alle Camere di prendere atto automaticamente delle conseguenze di atti giudiziari. Ma il Parlamento, in quanto organo politico, non è chiamato a emettere atti dovuti. Sarebbe buona cosa se la Giunta sollevasse la questione di legittimità costituzionale».
Altro nodo, la natura della sanzione dell'incandidabilità: penale o amministrativa? «Quella di non accedere ai pubblici uffici – ha detto il costituzionalista Giovanni Guzzetta – è decisamente una sanzione afflittiva e la norma è certamente retroattiva perché riguarda fatti precedenti la sua entrata in vigore. Quindi viola la Convenzione europea. Ci potrà essere un ricorso alla Corte costituzionale». Tuttavia, per il collega Cesare Mirabelli, per l'incandidabilità «non si tratta di una sanzione penale, ma è una norma che determina l'incapacità momentanea a ricoprire determinati incarichi».
C'è infine la questione indulto. Per Francesco Paolo Sisto (Pdl), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, «l'incandidabilità non è una sanzione penale. L'indulto non produce effetto solo per le pene accessorie e gli effetti penali. L'applicazione dell'indulto fa sì che venga a mancare la condanna superiore a due anni. Berlusconi, quindi non è incandidabile». Tesi non condivisa dal costituzionalista Piero Alberto Capotosti: «Quando il giudice ha letto la sentenza ha stabilito la pena di 4 anni. L'applicazione dell'indulto è un fatto esterno».
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I nodi
COSTITUZIONALITÀ
La legge Severino, approvata a fine 2012, stabilisce l'incandidabilità per chiunque venga condannato a una pena superiore ai due anni di reclusione (o la decadenza in caso di condanna giunta durante il mandato). L'articolo 66 della Costituzione stabilisce però che «ciascuna Camera giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». Per alcuni giuristi l'applicazione è automatica, per altri le Camere sono sovrane e la loro non può essere una mera ratifica
RETROATTIVITÀ
L'incandidabilità ha natura penale o amministrativa? «Quella di non accedere ai pubblici uffici – ha detto Giovanni Guzzetta – è decisamente una sanzione afflittiva e la norma è certamente retroattiva perché riguarda fatti precedenti la sua entrata in vigore. Quindi viola la Convenzione europea». Tuttavia, per Cesare Mirabelli, per l'incandidabilità «non si tratta di una sanzione penale, ma è una norma che determina l'incapacità momentanea a ricoprire determinati incarichi».

INDULTO
Per Francesco Paolo Sisto (Pdl), «l'incandidabilità non è una sanzione penale. L'indulto non produce effetto solo per le pene accessorie e gli effetti penali. L'applicazione dell'indulto fa sì che venga a mancare la condanna superiore a due anni. Berlusconi, quindi, non è incandidabile». Tesi non condivisa dal costituzionalista Piero Alberto Capotosti: «Quando il giudice ha letto la sentenza ha stabilito la pena di 4 anni. L'applicazione dell'indulto è un fatto esterno»

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