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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2013 alle ore 06:39.

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Il ritorno dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione impone particolare attenzione agli avvocati. Le modifiche dettate dal decreto del fare (Dl 69/2013, convertito dalla legge 98) entrano in vigore il 21 settembre prossimo. Ed è proprio per le azioni intraprese da questa data – in applicazione del principio generale tempus regit actum – che diviene necessario effettuare preventivamente il procedimento di mediazione.
Considerato che la notifica dell'atto di citazione al convenuto o il deposito del ricorso segnano la pendenza della lite, si può concludere che sia proprio tale pendenza a segnarne l'applicabilità (articolo 39, comma 3, Codice procedura civile). Il problema può porsi per le azioni da introdurre con atto di citazione e, soprattutto, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale. In questi casi è inevitabile che, tra il momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e quello di consegna al destinatario, intercorra una frazione di tempo all'interno della quale può collocarsi il criterio temporale indicato dal legislatore.
La questione interpretativa è stata già affrontata sotto la vigenza della "vecchia" mediazione e la giurisprudenza di merito non ha assunto una linea unitaria.
Un primo orientamento ha rilevato come nei casi in cui la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale – in applicazione dell'articolo 149, comma 3, Codice procedura civile – occorra avere riguardo al momento in cui avviene la consegna del plico all'ufficiale giudiziario, e ciò anche nel caso in cui l'avvocato vi provveda direttamente secondo la legge 53/1994 (Tribunale di Modena - sez. Pavullo nel Frignano, ordinanza 8 luglio 2011).
In particolare, si è sottolineato come occorra interpretare la norma in maniera tale da evitare che possano derivare a carico del notificante effetti pregiudizievoli per causa a lui non imputabile (Corte costituzionale 477/2002, 28/2004, 97/2004 e, da ultima, 3/2010). L'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, costituendo un mutamento delle modalità di accesso alla giurisdizione, in difetto di una norma transitoria, «non può applicarsi retroattivamente rispetto al momento in cui il notificante ha compiuto quanto in suo potere (consegna all'ufficiale giudiziario) per radicare il giudizio»; la conseguenza è che «le attività che sfuggono al potere di controllo del notificante non possono rilevare ai fini di determinare effetti processuali (quali il rito applicabile), fermo restando che gli effetti si produrranno solo al perfezionarsi del procedimento notificatorio (non potendo aversi litispendenza se poi il procedimento notificatorio non viene completato)» (Tribunale di Torino, ordinanza 27 dicembre 2011).
La tesi esposta, che mira a contemperare le diverse esigenze tecnico-processuali, non è condivisa da altra parte della giurisprudenza. E infatti altri giudici ritengono di dover collegare l'operatività della condizione di procedibilità alla litispendenza e, quindi, al perfezionamento della notifica (e perciò alla ricezione del plico da parte del destinatario): la scissione temporale tra il momento della richiesta e quello del perfezionamento della notifica «comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta consegna», ribadendo che «agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza» (Tribunale di Palermo, sez. Bagheria, ordinanza 13 luglio 2011; in senso conforme, Tribunale di Vasto, ordinanza 9 ottober 2011; Tribunale Campobasso, sentenza 4 gennaio 2012; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Carinola, ordinanza 18 gennaio 2012).
Alla violazione dell'obbligo preventivo di mediazione consegue – previa eccezione del convenuto o rilievo d'ufficio del giudice, entro la prima udienza – la fissazione di una nuova udienza (dopo la scadenza del termine massimo di tre mesi previsto per la durata della mediazione), con l'assegnazione alle parti di un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
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