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Questo articolo è stato pubblicato il 23 settembre 2013 alle ore 06:42.

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Forse lo accerterà il monitoraggio che il ministero della Pubblica amministrazione si prepara ad effettuare e che servirà a capire cosa finora non ha funzionato.
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In nome dei cittadini
IL TIPO DI ATTI
L'articolo 7 della legge 180/2011 (Tutela della libertà d'impresa) ha previsto che i regolamenti ministeriali e i provvedimenti amministrativi di carattere generale adottati dalle amministrazioni statali specifichino quali oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese vengono introdotti o eliminati da ciascuno di quegli stessi atti
IL CONCETTO DI ONERE INFORMATIVO
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Non rientrano tra gli oneri informativi «gli obblghi di natura fiscale, né quelli che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti»
LA PUBBLICAZIONE SUL SITO
Sempre l'articolo 7 della legge 180/2011 ha previsto che l'elenco degli oneri informativi introdotti o modificati, allegato a ogni nuovo provvedimento, debba essere pubblicato (oltre che sulla «Gazzetta Ufficiale») anche sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. Il decreto 252/2012, entrato in vigore il 19 febbraio scorso e attuativo dell'articolo 7, ha poi chiarito che gli atti e i relativi oneri devono essere pubblicati in un'apposita sezione del sito denominata "Oneri informativi introdotti ed eliminati"
LA POSSIBILITÀ DI RECLAMARE
È ancora l'articolo 7 della legge 180/2011 a introdurre la possibilità, per cittadini e imprese, di presentare un reclamo nel caso di mancata pubblicazione, da parte delle amministrazioni interessate, dell'elenco degli oneri introdotti o modificati. Il regolamento attuativo (il decreto 252/2012) ha poi imposto alle amministrazioni di indicare sul sito i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami e l'indirizzo mail a cui poter inoltrare le rimostranze
LE PROCEDURE
A chiarire alle amministrazioni come pubblicare nei propri siti l'elenco degli oneri informativi è il decreto 252/2012, che in allegato contiene apposite linee guida. Queste ultime spiegano in che modo e quali elementi di un nuovo atto vanno tenuti in considerazione per poi arrivare alla compilazione di un modulo suddiviso in due parti (oneri eliminati e oneri introdotti) in cui riportare gli estremi del provvedimento e, in sintesi, le modifiche introdotte per la vita di cittadini e imprese
LA TRASPARENZA
L'obbligo di pubblicazione degli oneri informativi sul sito di ciascuna amministrazione statale è stato ricompreso tra i diversi adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza: è così diventato l'articolo 34 del decreto 33/2013 (entrato in vigore il 20 aprile scorso). In questo modo, gli obblighi sugli oneri informativi assumono maggiore efficacia, perché le norme sulla trasparenza hanno introdotto un sistema sanzionatorio più rigido

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