Ecco tutte le norme che tutelano il Made in Italy
di Dario Aquaro
5. Dop, Igp, Stg e marchio collettivo
A salvaguardare un prodotto agroalimentare non c'è infatti solo il marchio individuale. La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari deriva dal regolamento CE 2081/1992, poi sostituito dai regolamenti comunitari 509 e 510/2006. Per accedere a questa tutela ci dev'essere un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto e un luogo di produzione delimitato.
Nascono così i Dop (come Parmigiano Reggiano, Asiago, Prosciutto di Parma) e gli Igp (Speck dell'Alto Adige, Nocciola del Piemonte, Lardo di Colonnata), che devono essere conformi a un disciplinare: indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche. Anche per avere la denominazione Stg (specialità tradizionale garantita) un prodotto deve esser conforme a un disciplinare.
Mentre un marchio collettivo (es. Focaccia Genovese) può consistere in segni o indicazioni che in commercio servano a designare la provenienza geografica del prodotto o del servizio: può registrarlo chi svolge (con sistema di controlli e sanzioni) la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti.
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