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Questo articolo è stato pubblicato il 17 ottobre 2013 alle ore 07:15.
L'ultima modifica è del 21 ottobre 2013 alle ore 10:00.

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La rateazione extra-large di Equitalia che avrebbe potuto dare respiro a tanti contribuenti in difficoltà può attendere. Il decreto attuativo per tradurre in realtà la possibilità di estendere fino a 10 anni il piano di rateazione del debito resta al palo. La conferma arriva dalla risposta fornita dal Governo, tramite il sottosegretario all'Economia Alberto Giorgetti, nel corso del question time in commissione Finanze. Al quesito proposto dal presidente della Commissione, Daniele Capezzone (Pdl), su quale fosse l'iter del decreto attuativo, la risposta è stata che «sono in fase avanzata gli approfondimenti necessari alla stesura del provvedimento» e che agenzia delle Entrate ed Equitalia stanno collaborando con dipartimento delle Finanze e Ragioneria generale dello Stato «alla predisposizione di una bozza di decreto che possa consentire, in un'architettura coerente con le altre disposizioni di settore, l'applicazione del nuovo meccanismo di rateazione nel più breve tempo possibile, al fine di tutelare i contribuenti in difficoltà».

Al di là della rassicurazione, il dato che emerge chiaramente dalle parole del ministero dell'Economia è che la stesura del decreto non è neanche iniziata. Una situazione che, di fatto, contrasta con quanto previsto dal decreto del fare (Dl 69/2013) approvato dal Parlamento a inizio agosto e che conteneva una più generale riduzione dei poteri di Equitalia per dare un «volto più umano» alla riscossione, dopo le tante polemiche dell'ultima campagna elettorale. Il termine per attuare la norma sulle 120 rate era quello dei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione: la scadenza, quindi, sarebbe stata lo scorso 20 settembre. Così come è già scaduto il nuovo termine entro cui doveva essere rivisto l'attuale sistema dell'aggio della riscossione, vale a dire la remunerazione che Equitalia e gli altri concessionari percepiscono per l'attività svolta e che si traduce in un costo aggiuntivo per il contribuente nel conto finale della cartella di pagamento. In questo caso, il decreto del fare aveva addirittura anticipato i tempi per un restyling che sarebbero scaduti il 31 dicembre. Naturalmente al nuovo termine del 30 settembre 2013 il regolamento per riscrivere i compensi spettanti a Equitalia non è stato varato.

Le sanzioni alle case fantasma
Tra le risposte al question time ce n'è anche una che riguarda la conclusione dell'operazione case fantasma, di cui sono stati presentati da poco i risultati ossia l'attribuzione da parte dell'agenzia delle Entrate a più di 492mila immobili di una rendita presunta complessiva di 288 milioni di euro mentre altre 769mila unità immobiliari sono state censite con rendita definitiva dopo la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei proprietari. Una delle richieste di chiarimento da parte da Filippo Busin (deputato della Lega Nord) riguardava anche le sanzioni applicabili alle unità a cui è stata attribuita una rendita presunta. La risposta del ministero dell'Economia spiega che si apllicano le regole previste dal Dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, che ha previsto una quintuplicazione delle penalità previste per la mancata dichiarazione degli immobili al Catasto o delle variazioni di consistenza o destinazione: il 75% delle sanzioni irrogate finisce nelle casse dei Comuni (articolo 12, comma 2).

Il conto del condominio
Altro chiarimento riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo sul conto corrente intestato al condominio. La risposta del Mef è stata che trattandosi di soggetto diverso da una persona fisica (per cui l'imposta di bollo è di 34,20 ad eccezione dei casi in cui scatta l'esenzione) si applica un prelievo annuale di 100 euro. Anche se è stato sottolineato come la questione meriti ulteriori approfondimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'interesse sulla rivalutazione degli immobili
Il saggio d'interesse da applicare alla seconda e terza rata della rivalutazione degli immobili previstaa fine 2008 è del 3% ma allo stesso tempo l'agenzia delle Entrate precisa di aver dato istruzioni agli uffici per non applicare la sanzione sulla differenza di interessi dovuti. Il quesito formulato da Enrico Zanetti di Scelta civica riguardava il caso dei contribuenti che avevano optato per il versamento rateizzato dell'imposta sostitutiva ma nella seconda e terza tranche (in scadenza rispettivamente il 16 giugno 2010 e il 16 giugno 2011) e avevano applicato il saggio d'interesse legale più basso. Una situazione prodotta da una controversa applicazione della norma di riferimento che favceva riferimento al saggio d'interesse legale ma in realtà l'aliquota del 3% era stata fissata da un decreto in vigore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. L'agenzia delle Entrate ribadisce che la scelta del 3% era funzionale a una scelta legislativa di applicare una misura fissa negli anni ma allo stesso tempo proprio per la confusione normativa che si è generata la scelta è stata di una linea soft sulle sanzioni in caso di avvenute contestazioni con i controlli automatizzati.

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