Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 04 novembre 2013 alle ore 06:44.

My24


Le conseguenze dell'assegnazione dei beni ai soci vanno analizzate attentamente anche per le responsabilità in cui potrebbero incorrere gli assegnatari sulle eventuali pendenze tributarie della società. In questo contesto sono due le disposizioni alle quali si deve fare riferimento.
La responsabilità dei soci
In base all'articolo 36 del Dpr 602/1973, i soci che hanno ricevuto negli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione o hanno avuto in assegnazione beni durante il periodo di liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società, nei limiti dei valori delle assegnazioni ricevute, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile. La disposizione è applicabile alle sole imposte sui redditi dovute dalle società di capitali, senza possibilità di estensione ad altri comparti impositivi, come, ad esempio, Irap e Iva (Ctp Milano 327/05/2011).
A questo articolo, che pur essendo contenuto in una norma fiscale è una disposizione di natura non tributaria, trattandosi di una responsabilità ex lege (sezioni unite della Cassazione, sentenza 2079/1989), si affianca l'articolo 2495 del Codice civile, in base al quale i soci rispondono dei debiti sociali della società cancellata nei limiti di quanto riscosso dal bilancio di liquidazione. Le due disposizioni hanno portata differente: l'articolo 36 del Dpr 602/1973 attrae alla responsabilità anche le assegnazioni effettuate dalla società ai soci nei due periodi antecedenti la fase di liquidazione, mentre l'articolo 2495 del Codice civile, pur riguardando un più limitato periodo temporale di osservazione, regola una corresponsabilità del socio che attiene a tutti i debiti fiscali della società, e quindi non solo all'Ires.
Per le società di persone, il discorso è diverso: salvo che per gli accomandanti, i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. Sulle questioni legate alla problematica coesistenza delle due disposizioni, l'orientamento prevalente è che i due regimi di responsabilità operino in successione, anche se una recente sentenza della Cassazione (la 23727/2013) sembrerebbe affermare l'abrogazione implicita dell'articolo 36 a opera dell'articolo 2495, come conseguenza dell'estinzione della società per effetto della sua cancellazione.
Gli accertamenti
Per quanto riguarda la procedura di accertamento, secondo la Cassazione (sentenza 7327/2012) l'agenzia delle Entrate è tenuta a dimostrare il presupposto della responsabilità del socio e cioè che, in concreto, ci sia stata la distribuzione e la riscossione dell'attivo dal socio. Ne consegue che l'avviso di accertamento dovrà essere idoneamente motivato, in relazione alle ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale e anche in relazione al motivo per cui, in base all'articolo 2495 del Codice civile, i soci possono essere ritenuti responsabili. È da ritenere che la procedura di contestazione al socio assegnatario non possa transitare attraverso la diretta notifica della cartella di pagamento, perché non si tratta di eseguire un'iscrizione a ruolo nei confronti di un soggetto obbligato in via solidale, ma di azionare una pretesa nuova e diversa rispetto a quella riferibile alla società. Questo, nonostante la Cassazione, con alcune recenti sentenze a sezioni unite (6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013) abbia affermato che se all'estinzione della società non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico con la società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci.
Valgono i termini di decadenza previsti per gli avvisi di accertamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi