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Questo articolo è stato pubblicato il 04 novembre 2013 alle ore 06:46.

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di Marco Marinaro La necessaria assistenza dell'avvocato in mediazione è un cardine della riforma entrata in vigore il 21 settembre 2013. Ma mentre in Italia si sviluppava il dibattito avviato con l'approvazione del decreto «del fare», il 15 giugno scorso (Dl 69/2013), e proseguiva sino alla legge di conversione, con la quale era introdotta l'assistenza dell'avvocato in mediazione (legge 98 del 9 agosto), il 18 giugno appariva sulla Gazzetta Ufficiale Ue la direttiva n. 11 del 21 maggio 2013 (entrata in vigore l'8 luglio) destinata ad armonizzare le normative degli Stati membri «sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori».
La direttiva 11/2013 segue la più nota 52/2008, relativa alla mediazione, la cui attuazione ha portato poi all'approvazione del Dlgs 28/2010 che ha introdotto in Italia un sistema strutturato di mediazione per le liti civili e commerciali. Questa nuova direttiva – che ancora non ha suscitato particolare interesse e che va recepita entro il 9 luglio 2015 – contiene una serie di norme destinate a incidere significativamente sulla normativa e sul dibattito italiano anche in materia di mediazione.
Occorre subito precisare che l'ambito di operatività della nuova disciplina europea se da un lato è più ampia rispetto alla 52/2008 (perché si applica a tutti i procedimenti di Adr), dall'altro è più ristretta (poiché regolamenta soltanto la soluzione delle controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi stipulati dai consumatori).
Nell'attesa che anche l'Italia si adegui alla nuova direttiva, va rilevato che tra le norme dettate dalla Ue vi è quella che indica tra i requisiti da rispettare nei procedimenti di Adr per i consumatori (e, perciò, anche dalla mediazione) quello in base al quale «le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale…». La ratio è agevolare l'accesso agli Adr da parte dei consumatori, tanto da precisare che gli Stati dovranno garantire che «le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura».
Il recepimento di questa nuova direttiva, quindi, creerà non poche discussioni, riaprendo un tema che sembrava definitivamente archiviato con la riforma della mediazione. Secondo alcuni, addirittura, inciderebbe interpretativamente sin d'ora, consentendo di ritenere facoltativa l'assistenza dell'avvocato in mediazione: una lettura che, però, sembra forzata e assai problematica da sostenere. Piuttosto, dal momento che la direttiva ha preceduto la riforma attuata dal legislatore italiano, può ritenersi violato il vincolo di standstill, cioè l'obbligo di uno Stato di astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva.
La mediazione obbligatoria è a termine (sperimentazione quadriennale), ma intanto si può rilevare che nel piano «Destinazione Italia», varato dal Consiglio dei ministri il 19 settembre 2013 e tuttora in fase di consultazione, è prevista tra le modifiche da apportare alla mediazione proprio la possibilità di rinunciare all'assistenza legale.
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