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Questo articolo è stato pubblicato il 04 novembre 2013 alle ore 06:45.

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La maggioranza assoluta necessaria per deliberare all'assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni (Spa) deve essere calcolata solo sulle azioni rappresentate dai soci che partecipano all'assemblea, senza considerare anche le azioni proprie di cui è titolare la società. È quanto afferma la sentenza della Cassazione n. 23540 del 16 ottobre 2013.
Il dubbio interpretativo
La pronuncia della Corte va letta inquadrando meglio il problema. Il legislatore intende evitare che amministratori e soci di maggioranza relativa possano ottenere il controllo delle decisioni dell'assemblea acquistando azioni proprie per ridurre la base di calcolo delle maggioranze assembleari. Questo obiettivo, però, se perseguito ad ogni costo, condurrebbe all'impossibilità di formare una maggioranza, non consentendo ad esempio di approvare il bilancio di esercizio e determinerebbe una causa di scioglimento della società.
Ad esempio, nel caso di una società che detiene il 50% delle proprie azioni (vi è un limite del 20% solo nelle società aperte), sarebbe sempre impossibile raggiungere il 50% più uno in sede assembleare (stante l'impossibilità delle azioni proprie di esprimere il voto).
La sentenza della Cassazione non riguarda la norma attualmente in vigore, ma l'articolo 2357-ter del Codice civile prima delle modifiche prodotte dal Dlgs 224/2010. L'articolo 2357-ter fino al 2010 prevedeva che le azioni proprie sono «computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».
L'interpretazione è controversa in dottrina e in giurisprudenza di merito. Secondo la Cassazione, la maggioranza deve essere calcolata sulle sole azioni rappresentate dai soci partecipanti all'assemblea. Le azioni proprie della società vanno considerate per calcolare i quorum costitutivi o deliberativi «esclusivamente allorché questi si configurino quali quote del capitale sociale». È il caso del quorum costitutivo dell'assemblea ordinaria in prima convocazione, che è pari alla metà del capitale sociale totale, cioè comprensivo delle azioni proprie.
Ad esempio, se una società detiene il 30% di azioni proprie, in caso di soci presenti che detengono la metà del restante 70% più uno, l'assemblea non sarebbe validamente costituita. Infatti, per raggiungere il quorum devono essere presenti soci che detengono il 50% più uno del capitale sociale (inteso come il 100% comprensivo delle azioni proprie).
Non è però così per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione, che delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, non essendo previsto alcun quorum costitutivo.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, calcolata sui soci intervenuti in assemblea (indipendentemente dal capitale sociale). Va infatti considerato che non è possibile ritenere che le azioni proprie siano presenti in assemblea, dal momento che non sono le azioni ma i soci che le detengono a partecipare alle assemblee e le società non possono mai essere socie di se stesse.
L'assetto attuale
Nell'attuale formulazione della norma, modificata dal Dlgs n. 224/2010, è stato eliminato il riferimento al «capitale». Il dato letterale potrebbe indurre a ritenere che ora nelle società chiuse le azioni proprie debbano sempre essere considerate. Questa tesi non è però unanime in dottrina, nonostante sia supportata dalla relazione ministeriale, in quanto è stato autorevolmente affermato che anche oggi per le società chiuse le azioni proprie devono essere computate solo per i quorum costitutivi e deliberativi ragguagliati al capitale.
A supporto di questa tesi, si sottolinea come l'interpretazione contraria potrebbe causare situazioni patologiche, come nel caso di una società con azioni proprie pari al 40% del capitale. Un socio detentore del solo 10% sarebbe in grado di bloccare le decisioni assembleari, pur in presenza di un socio detentore di una quota del 50 per cento. In conclusione, l'attuale formulazione della norma non ha risolto i dubbi interpretativi.
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