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Questo articolo è stato pubblicato il 11 novembre 2013 alle ore 09:47.

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Temistocle Bussino
Il lavoro subordinato tra familiari non sempre viene riconosciuto come tale in sede ispettiva e giudiziaria. Con il risultato che una prestazione dichiarata come gratuita può essere riqualificata come onerosa per il datore.
Oltre alle conseguenze delle verifiche, numerose sentenze della Cassazione (ultima, la 14804 del 13 giugno 2013), riportano la storia del soggetto – di volta in volta coniuge, sorella o compagno del familiare imprenditore – che, avendo prestato lavoro non retribuito, rivendica in sede giudiziaria la natura subordinata del rapporto (si veda anche la sentenza 9599 del 19 aprile 2013). È utile, dunque, ripercorrere alcuni punti fermi sul lavoro familiare, per non incorrere in contestazioni.
La gratuità della prestazione
La presunzione di gratuità – secondo cui il familiare non lavora in cambio di un compenso, ma per solidarietà – è connaturata al vincolo che lega il coniuge e i parenti e affini fino al sesto grado (articolo 77 del Codice civile). La gratuità richiede anche la condizione della convivenza.
La giurisprudenza più diffusa ha allargato il vincolo familiare fino alla figura del partner. Inoltre, si è affermata l'idea che la convivenza non richieda necessariamente la coabitazione. Occorre invece che i familiari condividano lo stesso tenore di vita.
L'impresa familiare
Se i familiari non trovano un diverso modo di regolare i loro rapporti (lavoro subordinato, associazione in partecipazione, società di fatto, società tra coniugi), soccorrono le regole dell'impresa familiare, dettate dall'articolo 230 del Codice civile, che prevedono la partecipazione dei componenti della famiglia ai redditi prodotti e agli incrementi patrimoniali del familiare imprenditore. Poiché le regole sono di interesse generale, possono essere applicate alle parti anche senza un'esplicita volontà di costituire un'impresa familiare.
Per il diritto comune, il vincolo familiare vale non soltanto nei confronti dell'imprenditore individuale, ma anche nei confronti del socio di una società di persone o del socio unico di una Srl. Non si può avere, invece, un rapporto di lavoro gratuito nell'ambito di una Spa, di una accomandita per azioni o anche in una Srl con più soci.
Per i commercianti, gli artigiani e gli operatori agricoli la collaborazione dei familiari – intesi come parenti e affini fino al terzo grado (fino al quarto nel settore agricolo) – è tra gli elementi essenziali della relativa disciplina. La contribuzione previdenziale all'Inps è dovuta dai familiari se la loro prestazione è continuativa e prevalente. Nessuna contribuzione è invece dovuta se la prestazione è occasionale (si veda l'articolo a fianco).

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