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Questo articolo è stato pubblicato il 11 novembre 2013 alle ore 09:33.
di Emanuele Rossi Il contratto di rete (disciplinato sul piano civile dall'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del Dl 5/2009) consente agli imprenditori di collaborare tra loro con uno strumento che appare flessibile, poco invasivo e con bassi costi di gestione. Al contratto può essere data o meno soggettività giuridica, mediante opzione per l'iscrizione dello stesso nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete. A seconda che si provveda o meno a tale iscrizione, è possibile distinguere tra reti contratto e reti soggetto. Ma vediamo nel dettaglio.
- Le prime, non dotate di soggettività giuridica, possono prevedere o meno la presenza di un fondo comune finalizzato alla raccolta delle risorse necessarie per l'esecuzione del programma di rete.
- Le seconde, dotate di soggettività giuridica, sono obbligate a prevedere nel contratto la presenza del fondo citato, costituendo lo stesso presupposto necessario per la richiesta di iscrizione.
La legge stabilisce che ambedue le tipologie di reti possano, non debbano, prevedere anche la presenza di un organo comune incaricato di gestire il contratto o singole fasi dello stesso, i cui poteri e le cui regole di funzionamento devono essere opportunamente disciplinati dalle parti. A prescindere però dalle regole che le imprese partecipanti intendano adottare, si evidenzia come i poteri di rappresentanza dell'organo comune siano intrinsecamente legati alla tipologia di rete cui si intende fare ricorso. In caso di rete soggetto, infatti, l'organo comune non potrà mai agire in nome e per conto dei partecipanti, ma solo della rete. A tale riguardo, l'articolo 3, comma 4-ter, lettera e) del Dl 5/2009 dispone che nelle reti soggetto l'organo comune agisce in rappresentanza della rete nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure di garanzia per l'accesso al credito, nei processi di internazionalizzazione e innovazione previsti dall'ordinamento per lo sviluppo del sistema imprenditoriale, nonché per l'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e dei marchi di qualità. Questo a meno che non sia diversamente previsto dal contratto, nel senso che le imprese partecipanti potrebbero decidere di rilasciare l'autorizzazione alla rappresentanza di volta in volta in base alle singole circostanze.
Il disposto della lettera e) trova applicazione anche con riferimento alle reti contratto, dove però, a causa dell'assenza di soggettività giuridica, in presenza di organo comune i rapporti tra quest'ultimo e i soci partecipanti saranno riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza. Di conseguenza gli atti posti in essere dall'organo comune produrranno effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.
In assenza di nomina dell'organo comune, invece, l'impresa capofila della rete agisce senza rappresentanza: gli effetti giuridici connessi agli atti posti in essere ricadranno sulla sola capofila, la quale provvederà al ribaltamento dei costi e dei ricavi sostenuti/realizzati in esecuzione del contratto, emettendo o ricevendo fatture per la quota del prezzo riferibile alle singole imprese.
Dottore commercialista, revisore legale
e componente comitato scientifico Igs
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