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Questo articolo è stato pubblicato il 19 novembre 2013 alle ore 15:15.
L'ultima modifica è del 19 novembre 2013 alle ore 15:20.

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(Corbis)(Corbis)

La diagnosi di «shopping compulsivo» può costare l'addebito della separazione e il conseguente diniego dell'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, confermando una sentenza della Corte d'appello di Firenze, che aveva ritenuto "colpevole" della separazione una donna, la quale soffriva di una patologia, (definita in gergo «impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare» con una «tensione crescente alleviata soltanto acquistando beni mobili») accertata con una perizia tecnica, che la portava ossessivamente a fare acquisti, anche con denaro sottratto ai familiari, «violando così i doveri matrimoniali».

Verdetto rovesciato in appello
In realtà in primo grado le cose erano andate diversamente. Il tribunale di Pisa aveva dato ragione alla donna, stabilendo che il suo ex marito dovesse versarle un assegno di mantenimento pari a 2mila euro al mese. I giudici d'appello avevano invece ribaltato il verdetto, ritenendo verificato «l'utilizzo» da parte della donna «di denaro sottratto ai familiari ed a terzi per soddisfare la propria esigenza di effettuare acquisti sempre più frequenti e dispendiosi di beni mobili, quali vestiti, borse, gioielli, spendendo somme di volta in volta più ingenti».

La perizia: impulso compulsivo all'acquisto
La perizia disposta in sede processuale aveva escluso «l'incapacità di intendere e di volere» della donna, la quale soffriva soltanto di «un impulso compulsivo all'acquisto, sicuro disturbo della personalità che, anche in base all'andamento pregresso, si poteva ritenere ciclico». La Corte di secondo grado aveva quindi ritenuto «pacificamente sussistenti» i comportamenti addebitati alla donna, configuranti la «violazione dei doveri matrimoniali». La Cassazione ha ritenuto «corretta» la decisione dei giudici d'appello e rigettato così il ricorso della donna, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.

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