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Questo articolo è stato pubblicato il 26 novembre 2013 alle ore 06:40.

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Una mini sanatoria dei ruoli consegnati all'agente della riscossione sino al 31 ottobre 2013, con abbuono dei soli interessi di mora. I contribuenti potranno in particolare estinguere il debito pagando per intero gli importi originariamente iscritti a ruolo nonchè i compensi spettanti alle società di Equitalia. Il risparmio è rappresentato dagli interessi maturati dopo la notifica della cartella di pagamento o dopo l'affidamento del carico da parte dell'ente impositore. È quanto prevede l'emendamento al disegno di legge di stabilità 2014 appena approvato in Commissione.
Entrando nel dettaglio, la previsione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i ruoli emessi dallo Stato, da Agenzie fiscali e dagli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). Non sono menzionati i ruoli emessi dall'Inps, per i contributi assistenziali e previdenziali.
Sotto l'aspetto oggettivo, la mini sanatoria riguarda qualsiasi tipologia di ruolo, avente a oggetto anche carichi non tributari, consegnati all'agente della riscossione entro il 31 ottobre scorso. In caso di cartelle di pagamento, il riferimento temporale dovrebbe essere alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. In caso di accertamenti esecutivi, non è chiaro se la data cui si deve guardare è quella dell'effettiva trasmissione del carico all'agente della riscossione ovvero quella in cui l'affidamento si considera per legge avvenuto. Considerata la generalità della bozza di previsione, dovrebbero esservi ricompresi tanto i ruoli definitivi quanto quelli provvisori, emessi cioè in pendenza di ricorso contro l'avviso di accertamento. Nessun ostacolo, infine, alla definizione dei ruoli straordinari. Sono invece senz'altro escluse le pretese riguardanti i tributi comunitari (dazi e Iva) nonché le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.
La definizione della pendenza debitoria si ottiene con il pagamento dell'intero importo iscritto dall'ente creditore, comprensivo quindi, a seconda della natura del ruolo, di sanzioni e interessi. Sono inoltre dovute le somme spettanti all'agente della riscossione, in base a quanto previsto dall'articolo 17, decreto legislativo n. 112/1999. Questo significa che il debitore non dovrà versare solo l'aggio di riscossione, ridotto all'8% a partire dal primo gennaio scorso, ma anche il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'agente di Equitalia, a titolo ad esempio di notifica della cartella di pagamento o di iscrizione del fermo amministrativo.
L'abbuono riguarda gli interessi di mora che, in forza dell'articolo 30, Dpr n. 602/ 1973, maturano dopo la scadenza della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento esecutivo.
L'intera procedura è attivata e gestita dall'agente della riscossione. Questi infatti dovrà inviare agli interessati una comunicazione entro la fine di maggio 2014. Con tale modulo si porterà a conoscenza dei debitori la possibilità di estinguere la pretesa pubblica con il versamento della metà della somma dovuta, entro la fine di giugno 2014. La somma residua dovrà essere versata entro il 16 settembre 2014. Resta inteso che la definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale degli importi dovuti.
Con successivo decreto delle Finanze sarà approvato il modello di comunicazione da inviare e saranno dettate le modalità attuative della disciplina in esame.
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