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Questo articolo è stato pubblicato il 02 dicembre 2013 alle ore 06:45.

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Stop all'accertamento che recepisce le risultanze di una verifica fiscale durata più dei trenta giorni previsti dall'articolo 12, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). Quest'arco temporale va interpretato come giorni lavorativi consecutivi di presenza presso la sede del contribuente e decorrono dalla data di accesso: tale termine va considerato come perentorio. Non rileva per le verifiche svolte prima dell'entrata in vigore (14 maggio 2011) la modifica apportata all'articolo 12, comma 5, dal Dl 70/2011 per la quale occorre tenere in considerazione solo i giorni di presenza effettiva presso la sede del contribuente. A stabilirlo è la sentenza 84/19/13 della Ctr Lombardia.
La controversia riguarda un avviso emesso sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione consegnato al contribuente dopo circa sei mesi dall'inizio del controllo. I verificatori avevano conteggiato i giorni di presenza effettiva presso la sede del contribuente che risultavano inferiori ai trenta giorni prorogabili di ulteriori trenta come previsto dallo Statuto del contribuente.
Così il diretto interessato ha impugnato l'avviso di accertamento che aveva recepito le contestazioni del verbale sostenendo che occorre aver riguardo ai giorni lavorativi consecutivi dall'inizio del controllo nel computo di tale termine. Nel ribadire le proprie ragioni, l'agenzia delle Entrate ha ricordato in giudizio che la modifica introdotta dal Dl 70/2011, che prevede espressamente la rilevanza dei soli giorni di presenza effettiva presso il contribuente, avesse valore di norma di interpretazione autentica applicabile dunque anche retroattivamente ai casi, come quello in esame, avvenuti prima della sua entrata in vigore.
La Commissione di primo grado e poi la Ctr hanno accolto le ragioni esposte dal contribuente e annullato l'accertamento. I magistrati tributari ritengono nella sostanza che l'avviso di accertamento debba essere annullato per il principio dell'invalidità derivata in quanto scaturisce da un'attività di verifica illegittimamente svolta.
In base all'articolo 12, comma 1, dello Statuto, i controlli vanno eseguiti «con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile» allo svolgimento delle attività imprenditoriali nonché alle relazioni commerciali e professionali. Pertanto la ratio legis di fondo - ragionano i giudici - non può che far propendere per una precisa volontà legislativa di fissare un termine certo. Ciò sarebbe inoltre confermato dall'eccezionalità dell'ipotesi di ritorno dei verificatori presso la sede del contribuente dopo la conclusione del controllo, eccezionalità contemplata sempre dall'articolo 12. Se si propendesse, invece, per il computo dei termini di presenza effettiva (scelta per la quale poi sembra aver optato il legislatore del Dl 70/2011) i verificatori, svolgendo pochi giorni a settimana o al mese di controllo presso la sede del contribuente, potrebbero dilatarne la durata in modo indefinito.
La Ctr si pronuncia anche sulle modifiche del Dl 70/2011. Queste ultime «non esplicano influenza nel caso di specie: da un lato … la modifica legislativa non ha carattere retroattivo e ha effetti dal 14 maggio 2011, dall'altro non può neppure essere utilizzata in via interpretativa stante l'esplicita previsione dell'articolo 1, comma 2, legge 212/2000», che limita l'introduzione di norme retroattive a casi eccezionali e impone inoltre che siano disposte con legge ordinaria.
In pratica, i giudici valorizzano il profilo innovativo della disposizione e la ascrivono al genus di quelle sostanziali o parasostanziali.
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