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Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2013 alle ore 06:45.

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Le procedure di voluntary disclosure attivate nelle ultime settimane presso i sei "distaccamenti" territoriali dell'Ucifi non sono poche, ma il numero potrebbe aumentare considerevolmente quando saranno fugati i dubbi operativi che ancora le avvolgono, come dimostrano le tante "richieste di informazioni" pervenute agli uffici. Depurata da incertezze e zone d'ombra, come ha ricordato Bernasconi, la via italiana al rientro dei capitali (non un condono né una riedizione dello scudo) potrebbe generare introiti importanti come in analoghe esperienze di altri Paesi.
I professionisti temono di subire le ripercussioni di eventuali incongruenze del procedimento, a partire dagli obblighi anti-riciclaggio. A differenza di quanto trapelato finora non sarebbe così scontato, per esempio, che in fase di primo approccio il "contatto" tra l'intermediario e l'ufficio possa avvenire all'insegna dell'anonimato del cliente interessato all'emersione. Il professionista può richiedere, senza svelare il nome del contribuente e la sua specifica situazione, solo informazioni generali, ma nel momento in cui presenta domande più dettagliate sarebbe tenuto a giocare a carte scoperte e ad adempiere a tutte le verifiche anti-riciclaggio.
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Nuove regole in arrivo
01 | L'OBIETTIVO
L'intervento normativo sul rientro dei capitali dall'estero che è attualmente al vaglio del ministero dell'Economia non coprirà le annualità ancora accertabili. In sostanza i contribuenti che hanno aperto conti e depositi fuori dai confini nazionali a partire dal 2003 si vedranno contestare l'evasione fiscale anche nel caso facciano la voluntary disclusore, con l'addebito di maggior imponibile e cioè – visto l'importo medio delle cifre candidate al rimpatrio - l'Irpef sul 43% delle somme detenute
02 | NON È SCUDO FISCALE
L'obiettivo è quello di tenere separati gli effetti della voluntary disclosure da quelli dei precedenti scudi fiscali. Per cui il rientro dei capitali sarà una forma di compliance fiscale, non invece una sanatoria pertanto non si spiegherebbe il colpo di spugna su comportamenti che sarebbe difficile giustificare, anche alla luce del fatto che l'ultimo scudo è del 2009
03 | IL RILIEVO PENALE
Il punto fondamentale da affrontare, già al centro dei lavori della commissione Greco, è la depenalizzazione per i contribuenti "di ritorno" che rischiano di incappare nel decreto legislativo 74/2000, cioè nei rigori della legge penale tributaria. Il problema non è di poco conto, perché l'obbligatorietà della legge penale – fino ad eventuale modifica delle norme in vigore sul punto – vincola le procure della Repubblica a perseguire tutti i contribuenti scivolati nel "sopra–soglia" dell'evasione fiscale che fa scattare l'incriminazione
04 | I COSTI DI EMERSIONE
I patrimoni rientrati hanno dovuto mettere nel computo dei "costi di emersione" anche quelli di uscita dal processo: oltre al pagamento integrale del debito tributario (sanzioni più interessi) condizione per consentire il patteggiamento davanti al Gip, i "pentiti" dei paradisi fiscali hanno talvolta dovuto convertire la sanzione detentiva – in genere sotto i sei mesi – in multa penale, una liquidazione che parte da 258 euro al giorno ma che in alcuni casi, e a discrezione del giudice, può essere moltiplicata fino a dieci volte

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