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Questo articolo è stato pubblicato il 07 dicembre 2013 alle ore 08:30.

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MILANO
Settantotto secondi. Tanto ci ha messo Arturo Soprano, presidente della terza sezione della Corte d'Appello di Milano, per leggere il dispositivo che ha fatto tabula rasa dell'inchiesta su Unipol e sulla scalata alla Bnl, nell'estate del 2005, la stagione dei «furbetti del quartierino». Assolta per la seconda volta, in appello, Unipol dall'accusa di avere ingannato il mercato falsando le informazioni sui propri movimenti sul titolo Bnl, (aggiotaggio manipolativo). Assolta, per la seconda volta in Appello, Unipol anche dall'accusa di avere comunicato in modo scorretto le proprie intenzioni fingendo di salire nel capitale di Bnl per proteggere la propria quota di Bnl Vita quando in realtà la vero obiettivo era proprio la banca (aggiotaggio informativo). E dunque, a cascata, assolti, perché il fatto non sussiste, tutti gli imputati che avrebbero concorso in varia misura a sostenere Unipol nella commissione dei due reati contestati. Prosciolto Antonio Fazio, ex governatore della Banca d'Italia, l'eurodeputato del Pdl Vito Bonsignore, Guido Leoni già ai vertici di Bper, e ancora assolti l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, l'ex patron di Hopa Chicco Gnutti e i suoi soci bresciani Tiberio ed Ettore Lonati.
Assolti anche gli immobiliaristi Stefano Ricucci, Danilo Coppola e Giuseppe Statuto. Assolti Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti, ex capiazienda di Unipol e il suo attuale ad Carlo Cimbri. Fuori dal processo anche le tre società sotto accusa per la responsabilità penale delle persone giuridiche: Unipol, Bper, e Hopa. Difficile non leggere quest'ultima sentenza come una sconfitta della procura di Milano, rappresentata ieri dal sostituto procuratore generale Felice Isnardi.
Il processo di primo grado era iniziato nell'ottobre del 2007 alla seconda sezione penale del tribunale di Milano e si era concluso con una raffica di condanne: esito processuale ribaltato il 30 maggio del 2012 dalla seconda sezione della corte d'Appello di Milano presieduta da Flavio Lapertosa, che aveva confermato le condanne per insider trading e ostacolo alla vigilanza per Consorte e solo per ostacolo a Sacchetti assolvendo Carlo Cimbri dal reato di ostacolo. Assolti tutti gli altri imputati per il reato di aggiotaggio. Anche quella prima sentenza fece sensazione per la formula dell'insussistenza del fatto: la corte d'Appello non riteneva si fosse raggiunta la prova che nel periodo tra il 21 e il 23 maggio del 2005 si fosse effettivamente concluso fra Unipol e i cosiddetti "contropattisti" l'accordo parasociale che avrebbe dato poi origine alle indagini della procura. Dunque non vi era nessuna prova di un patto occulto finalizzato a ottenere il controllo della Banca Nazionale del Lavoro. La procura generale ha poi impugnato la sentenza d'appello che è finita in Cassazione, alla quinta sezione presieduta da Giuliana Ferrua. E la Cassazione pur confermando la tesi della corte d'Appello circa la mancanza della "prova regina" sul patto segreto ha ugualmente rinviato il processo alla corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio. Ma questa volta su specifiche condotte da verificare. Quali? Scrive la Cassazione: «Il vizio che si riscontra nella sentenza impugnata (...) consiste nell'avere indebitamente omesso di verificare se (...) fossero enucleabili altri profili di corresponsabilità di tutti gli imputati per concorso nel delitto di aggiotaggio». In quali circostanze? Almeno due. La prima riguardava la regolarità degli acquisti di azioni Bnl effettuati da Unipol in due distinte fasi: il 21 e il 23 maggio 2005 per una quota del 10% del capitale e una seconda del 30 giugno 1 luglio del 2005. Acquisti effettuati con opzioni call e put perfezionati con controparti estere. La seconda riguardava i comunicati con cui Unipol asseriva di essere interessata a salire nel capitale di Bnl per tutelare il proprio investimento in Bnl Vita. La terza sezione d'Appello ha deciso: entrambi gli episodi non rientravano nella fattispecie di aggiotaggio. Le motivazioni della decisione verranno depositate entro il 31 gennaio.

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