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Questo articolo è stato pubblicato il 18 dicembre 2013 alle ore 09:28.
L'ultima modifica è del 18 dicembre 2013 alle ore 09:46.

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I sistemi elettrici "privati" non dovranno concorrere in nessun modo agli oneri delle reti e della distribuzione pubblica se la loro elettricità è generata con le rinnovabili o con sistemi efficienti di cogenerazione e venduta all'interno della rete. In questo caso gli oneri di sistema e di rete verranno applicati solo per l'elettricità scambiata verso l'esterno su reti pubbliche. Un parziale concorso agli oneri esterni (quelli di sistema) verrà chiesto invece all'elettricità e venduta anche all'interno delle reti private se prodotta da impianti non "verdi", anche se verranno concessi due anni di tempo per adeguarli alle caratteristiche degli impianti considerati esenti.

Gli altolà
L'Authority per l'energia si è definitivamente espressa varando l'attesa delibera, la 578/2013/R/eel che regola gli impianti fino a 20 megawatt (dunque più grandi di quelli che possono usufruire dello "scambio sul posto" riservato a potenze sino a 200 kW), chiudendo la questione con una soluzione intermedia, che esonera dagli oneri esterni i sistemi elettrici più efficienti e puliti. Si chiude così il braccio di ferro normativo sugli oneri da assegnare ai sistemi elettrici privati compresi nei cosiddetti Seu, i sistemi efficienti di utenza, smentendo le presunte intenzioni (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 novembre scorso) di assegnare comunque una quota significativa di oneri esterni anche all'elettricità prodotta e venduta senza transitare dalle reti pubbliche. Ipotesi contro la quale si erano schierati molti operatori e un nutrito gruppo di parlamentari delle diverse forze politiche, che chiedevano invece di esonerare integralmente le reti chiuse da ogni extra-onere, per incentivarne lo sviluppo.

Soluzione intermedia
Nel linguaggio denso di acronimi usato dagli esperti viene spiegato in particolare che i Seu e i Seeseu (i sistemi considerati a vario titolo equivalenti ai Seu) pagheranno oneri di rete e di sistema solo sull'energia prelevata dalla rete pubblica, come previsto dalla legge che li istituisce, la 115 del 2008. I rimanenti Sspc (i "Sistemi semplici di produzione e consumo", ovvero quelli che non possono essere considerati altamente efficienti nelle tecnologie e nell'impatto ambientale) devono invece essere sottoposti ad un doppio onere, anche se differenziato: gli oneri di rete, e cioè le componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione, verranno calcolati solo sull'energia effettivamente prelevata dalla rete esterna in base alle caratteristiche della connessione, mentre gli oneri di sistema saranno ricaricati anche sulla parte di energia elettrica consumata dietro al contatore.
Per gli operatori delle reti totalmente private e soprattutto per i consumatori dell'energia così prodotta e venduta (tipicamente le imprese) la differenza di prezzo può essere consistente. Varia in base alle caratteristiche delle forniture ma può superare addirittura il 30%.

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