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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2013 alle ore 14:58.
L'ultima modifica è del 09 gennaio 2014 alle ore 15:16.

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Niente più soglie minime di valore. Nel quadro RW di Unico andranno indicati i capitali detenuti all'estero, anche quelli al di sotto dei 10mila euro. È uno dei chiarimenti arrivati con la circolare 38/E dell'agenzia delle Entrate, che ha fatto il punto dopo le modifiche introdotte dalla legge europea (97/2013) sugli adempimenti collegati a quello che in gergo tecnico si chiama «monitoraggio fiscale», vale a dire l'obbligo di dichiarare al Fisco le proprie ricchezze oltreconfine.

Le modifiche introdotte la scorsa estate si sono rese necessarie dopo che l'Unione europea aveva acceso un faro sull'Italia per la sproporzione delle sanzioni adottate per le omissioni (totali o parziali) nell'indicazione dei capitali dei contribuenti italiani fuori dai confini italiani. Insieme alla rimodulazione delle penalità, però, la legge europea ha fissato le linee per modificare i campi del quadro RW della dichiarazione dei redditi con l'eliminazione a partire dal modello 2014 della sezione I (che raccoglieva l'indicazione dei trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e della sezione III (trasferimenti da, verso e sull'estero). Ma non solo, perché ha esteso l'obbligo di compilazione al «titolare effettivo» (un concetto mutuato dalla disciplina antiriciclaggio), per "smascherare" chi si nasconde dietro schermi societari o di trust, e ha eliminato il riferimento al limite dei 10mila euro al di sotto del quale in precedenza non andava compilato il quadro.

L'obbligo di compilazionee gli esoneri
Qualche dubbio si era posto sulla possibile analogia con la disciplina antiriciclaggio, in base alla quale si poteva pensare che l'obbbligo scattasse dai 15mila euro. Ma l'agenzia delle Entrate precisa che vanno dichiarati tutte le attività e gli investimenti detenuti all'estero.

Per quanto riguarda, invece, il «titolare effettivo» va considerato per la società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano; mentre in caso di entità giuridiche, come per esempio fondazioni o trust, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio.

Sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio enti commerciali, società ma anche gli enti pubblici. L'esonero copre, quindi, gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione. Sono esclusi anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo. Sono esonerate anche le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia e i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In particolare, per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l'esonero dal monitoraggio vale solo se l'attività lavorativa all'estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia vi abbia trasferito le attività detenute all'estero. In linea generale, i contribuenti che affidano le attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani sono esonerati da qualsiasi obbligo di monitoraggio.

Il restyling alle sanzioni
Dopo le modifiche della legge di stabilità, le sanzioni per l'omessa o carente indicazione nel quadro RW oscillano tra il 3 e il 15 % dell'ammontare degli importi non dichiarati (prima la "forchetta" era tra il 10 e il 50%) a cui si aggiungeva anche il rischio di confisca per un valore corrispondente). La sanzione è compresa invece tra il 6 e il 30% quando la violazione si riferisce a investimenti o attività estere di natura finanziaria din paradisi fiscali (Paesi black list per l'Italia).

Mentre una sanzione di 258 euro è prevista quando la dichiarazione relativa a investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.

La circolare 38/E chiarisce che gli uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

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