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Questo articolo è stato pubblicato il 09 gennaio 2014 alle ore 06:44.

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È in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto del ministero dell'Economia con il quale viene disciplinata la compensazione tra i crediti vantati dal contribuente nei confronti della pubblica amministrazione al 31 dicembre del 2012 e le somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria o deflativi del contenzioso ai sensi dell'articolo 28-quinquies del Dpr 602/73 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri e di martedì 7 gennaio).
Il decreto prevede che la procedura sia tutta online assegnando, pertanto, un ruolo di primo piano alla «Piattaforma di certificazione elettronica di certificazione» del credito gestita dalla Ragioneria dello Stato e fissando alcune condizioni vincolanti e necessarie per poter procedere al perfezionamento della compensazione debiti-crediti.
Ruolo decisivo, come detto, viene svolto dalla «Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti» realizzata dal ministero dell'Economia nel corso del 2012 che consente ai creditori della pubblica amministrazione di richiedere il rilascio telematico della certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti o prestazioni professionali e vantati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle provincie autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale.
È necessario evidenziare infatti che il decreto subordina il perfezionamento della compensazione debiti-crediti all'esistenza di alcune condizioni essenziali e vincolanti:
a) i crediti utilizzati in compensazione devono risultare da certificazione rilasciata attraverso l'apposita piattaforma telematica e non siano stati già pagati dalla pubblica amministrazione o utilizzati per altre finalità;
b) la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;
c) il contribuente titolare del debito tributario deve coincidere, attraverso il riscontro del codice fiscale, con il soggetto titolare del credito certificato.
Il decreto peraltro, al fine di rendere accessibile a tutti la prima condizione, prevede che le certificazioni dei crediti che erano state rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica, seguendo pertanto la precedente procedura (Dl 2008/185 convertito dalla legge 2/2009), devono essere convertite in formato telematico con istanza del creditore da presentarsi attraverso la funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.
L'utilizzo della piattaforma elettronica, quindi, semplifica il necessario dialogo che si deve instaurare tra agenzia delle Entrate e Ragioneria generale dello Stato, la quale, attraverso l'utilizzo della stessa, potrà comunicare l'esito dei controlli finalizzati al rispetto delle condizioni previste dal decreto.
La procedura di controllo seguirà diversi passaggi. In primo luogo il contribuente potrà usufruire della compensazione esclusivamente attraverso il modello F24 telematico nel quale saranno indicati i crediti certificati portati in compensazione identificandoli con gli estremi identificativi attribuiti dalla piattaforma elettronica. Una volta ricevuto il modello F24, l'agenzia delle Entrate dovrà trasmettere in via telematica alla piattaforma elettronica il codice fiscale, gli importi creditizi con i rispettivi dati identificativi e la data di presentazione del modello.
La piattaforma elettronica infine procederà ai controlli e successivamente a comunicare all'agenzia delle Entrate, sempre in via telematica, il rispetto o meno delle condizioni indicate nelle lettere a), b) e c) specificando: in caso di esito positivo la data prevista per il pagamento del credito certificato; in caso di esito negativo i motivi che hanno determinato tale esito al fine di permettere all'Agenzia di informare il contribuente che ha trasmesso il modello F24.
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