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Questo articolo è stato pubblicato il 09 gennaio 2014 alle ore 15:09.
L'ultima modifica è del 09 gennaio 2014 alle ore 15:11.

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Via libera dell'aula del Senato con 142 sì, 94 no e due astenuti al decreto legge che cancella la seconda rata dell'Imu 2013 (esclusa la mini-rata che dovrà essere versata entro il 24 gennaio) e prevede la rivalutazione delle quote della Banca d'Italia con aumento del capitale a 7,5 miliardi. Su quest'ultimo tema le principali novità introdotte durante l'esame da parte di Palazzo Madama sono: garanzia della italianità dei quotisti (con obbligo di vendere in caso di perdita del requisito), riduzione dal 5% al 3% del tetto della quota di capitale detenibile dal singolo quotista e diritto di veto (al posto della clausola di gradimento) del Consiglio superiore sui nuovi soci.

Altre misure del provvedimento riguardano l'aumento degli acconti fiscali a copertura dello stop Imu e la valorizzazione degli immobili pubblici al fine della loro dismissione (su questo è stata prevista una tutela «rafforzata» per i beni da mantenere pubblici affidata ai ministeri dei Beni culturali e dell'Ambiente su input di Regioni, Comuni e associazioni).
Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 29 gennaio, passa alla Camera.
Questi in sintesi i principali contenuti del provvedimento:

ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU. La conversione del decreto 30 novembre 2013, n. 133 approvata oggi dall'Aula del Senato abolisce il versamento della seconda rata dell'Imu per il 2013 per le abitazioni principali, ad esclusione dei fabbricati di lusso e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi assegnati dagli Iacp ed enti assimilati e la casa coniugale in caso di separazione. Il decreto ricomprende nell'esenzione anche l'unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio delle Forze armate e di polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia. L'abolizione della rata dell'Imu interessa anche i terreni agricoli, quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

ACCONTI IRES E IRAP. Si incrementa al 128,5 per cento l'acconto Ires, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa. Per gli stessi soggetti si dispone che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'aliquota Ires, del 27,5 per cento si applica una addizionale di 8,5 punti.

CLAUSOLA SALVAGUARDIA. Così come previsto dal decreto convertito in legge si intendeva supplire con una clausola di salvaguardia alle eventuali minori entrate che si sarebbero potute registrare in relazione agli incassi previsti dalle definizioni agevolate dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi e quella riferita al maggior gettito Iva dovuta dal pagamento dei debiti pregressi delle Pa. La clausola è scattata autonomamente il 30 novembre dopo la presa d'atto che l'obiettivo non era stato raggiunto con un decreto del ministero dell'Economia, al seguito del quale l'Agenzia delle Dogane ha disposto l'aumento dal primo marzo 2014 delle accise su birra, benzina e gasolio.

IMMOBILI PUBBLICI. Si dà la possibilità all'agenzia del Demanio, previa autorizzazione dei ministeri dei Beni culturali, dell'Ambiente e del ministero dell'Economia e sentiti enti locali e associazioni, di vendere a trattativa privata immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo anche in blocco. Si consente all'acquirente dell'immobile pubblico di usufruire della possibilità di sanare irregolarità edilizie.

GOVERNANCE BANCA D'ITALIA. Il decreto ridefinisce il regime delle partecipazioni al capitale della Banca. A tal fine autorizza in primo luogo l'Istituto a procedere ad un aumento di capitale all'importo di euro 7,5 mld mediante utilizzo di riserve statutarie, con quote limitate a 25mila euro. Quanto ai diritti patrimoniali, prevede che ai partecipanti possano essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. La platea dei possibili detentori di partecipazioni è individuata in banche ed imprese di assicurazione e riassicurazione, fondazioni bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione, fondi pensione, che hanno sede legale e amministrazione in Italia. È quindi fissato per ciascuna partecipazione, diretta o indiretta, il limite massimo del 3 per cento del capitale. Il dispositivo di legge consente inoltre alla Banca centrale la possibilità di acquistare in via temporanea le proprie quote e di stipulare contratti aventi ad oggetto le stesse, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento.

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