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Questo articolo è stato pubblicato il 02 febbraio 2014 alle ore 08:17.

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I conti scudati e segretati vanno comunicati nel flusso periodico delle informazioni all'Anagrafe dei rapporti ma, in caso di indagini finanziarie l'intermediario non deve fornire ai verificatori il dettaglio delle operazioni contenute in detti conti. Nel corso di Telefisco 2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 gennaio), l'agenzia delle Entrate ha precisato quali siano le comunicazioni che gli intermediari depositari di conti scudati devono effettuare, chiarendo indirettamente anche il rapporto esistente tra Anagrafe dei conti e indagini finanziarie. La precisazione segue le indicazioni fornite lo scorso 9 agosto 2013 con un comunicato stampa dell'Amministrazione finanziaria avente ad oggetto le modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari. In quella sede le Entrate avevano chiarito come tutti i conti sono comunicati in maniera indistinta all'Anagrafe. Nel flusso vanno quindi inclusi anche i conti scudati con evidenza degli importi dei saldi e dei totali "dare e avere" delle movimentazioni di periodo.
Per l'Agenzia il ricomprendere nella comunicazione anche i conti scudati, oltre a garantire un migliore livello di elaborazione delle liste selettive dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, non incide sul principio di riservatezza, in quanto il trattamento delle informazioni scudate avviene tramite un algoritmo e senza alcuno intervento umano. A tale proposito, la stessa Agenzia delle entrate con la circolare 18/E del 4 aprile 2007 aveva già chiarito come tra i rapporti da comunicare all'Archivio andavano compresi anche quelli relativi all'emersione di attività detenute illecitamente all'estero. Il regime di riservatezza non rileva infatti ai fini della comunicazione all'Anagrafe e quindi l'esistenza o meno del conto segretato, ma può essere eventualmente opposta all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto e, quindi, in caso di indagini finanziarie. Nel corso di Telefisco 2014, l'agenzia delle Entrate ha avuto modo di tornare sul tema in risposta al quesito di un lettore che chiedeva di individuare il momento in cui deve intendersi decaduto il regime di riservatezza nel caso in cui all'intermediario non venga fornita la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle somme oggetto di rimpatrio, fisico e giuridico, ancora detenute in conti segretati alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Se il contribuente non fornisce la provvista per il pagamento dell'imposta annuale, la riservatezza si perde dall'inizio dell'anno di riferimento. Ad esempio, il mancato versamento dell'imposta entro il 16 luglio 2014 fa venire meno la riservatezza dal 1° gennaio 2014. Di conseguenza gli intermediari dovranno tempestivamente rettificare eventuali risposte negative alle indagini finanziarie fornite nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di versamento sul presupposto della sussistenza della riservatezza. La decadenza dalla garanzia dell'anonimato, che retroagisce ed opera dall'inizio dell'anno di riferimento, impone perciò agli intermediari di comunicare anche la consistenza dei conti segretati oggetto di indagini finanziarie. Ciò significa che gli intermediari devono tenere memoria delle richieste di indagini finanziarie ricevute e, laddove relative anche a conti scudati, verificare che non sia venuta meno la riservatezza per il mancato pagamento dell'imposta di bollo speciale. Solamente quando si perde l'anonimato il contenuto dei conti segretati può rilevare ai fini delle indagini finanziarie. Ciò conferma come le comunicazioni e le informazioni contenute nell'Anagrafe dei conti sono funzionali solo alla predisposizione delle liste selettive dei contribuenti ma non sono mai di per sé consultabili ed utilizzabili per realizzare indagini finanziarie.
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