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Questo articolo è stato pubblicato il 12 febbraio 2014 alle ore 22:42.
L'ultima modifica è del 12 febbraio 2014 alle ore 22:47.

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Pietro Parolin (Ansa)Pietro Parolin (Ansa)

Trent'anni fa, il 18 febbraio 1984, a Roma il presidente del Consiglio Bettino Craxi e il segretario di Stato vaticano cardinale Agostino Casaroli firmavano il nuovo accordo tra Stato e Santa Sede. L'intesa, che modificava diverse norme del Concordato dell'11 febbraio 1929, giungeva al termine di ben diciassette anni di negoziati. In Parlamento il mandato al governo di concludere la trattativa con la Santa Sede, poche settimane prima, aveva ricevuto anche il «sì» del Pci (ma non quello del Partito liberale): in questo Enrico Berlinguer aveva ricalcato l'esempio di Togliatti, che a suo tempo votò a favore dell'articolo 7 della Costituzione, accettando i Patti Lateranensi.

«Con gli occhi della storia, si può dire che l'accordo di Villa Madama costituì il prototipo delle convenzioni concordatarie postconciliari». Così ha affermato oggi il segretario di Stato vaticano, monsignor Pietro Parolin, intervenendo a un convegno in Senato, nella sede di Palazzo Giustiniani, insieme con il presidente del Senato Pietro Grasso. «Il mondo cattolico - ha aggiunto Parolin - colse nell'articolo 2 sulla libertà della Chiesa la grande novità e, in qualche modo, il senso profondo dell'opera di revisione», perché nel testo si percepiscono i riferimenti alla Costituzione, ma anche «l'eco evidente degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, in particolare di quel paragrafo 76 della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo "Gaudium et spes", nel quale si afferma che la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra». In definitiva, per il segretario di Stato di papa Francesco, con l'intesa del 1984 si è voltato decisamente pagina rispetto ai concordati del passato, allontanandosi dall'epoca del confronto della Chiesa con Stati totalitari o autoritari e dal ricorso allo strumento pattizio, al fine di conquistare spazi di libertà all'azione ecclesiastica.

Al posto del vecchio Concordato di 45 articoli, che sanciva privilegi per uomini e cose di Chiesa e regolava minutamente molte materie, dalle feste religiose alle nomine dei vescovi, dalle esenzioni del clero ai contributi finanziari, dalle scuole alle esclusioni per gli ex preti da ruoli di Stato come l'insegnamento pubblico. Nel 1984 si elaborò un testo più breve, sugli aspetti strettamente necessari. Gli articoli risultarono un terzo del 1929. È stato una sorta di nuovo "Concordato quadro", su poche materie. Aperto, come tale, a successive intese dirette con l'episcopato italiano, entrato per la prima volta ufficialmente in scena, come soggetto giuridico contraente, accanto alla Santa Sede, dinanzi alle autorità di Stato. Tra le disposizioni, anche il sostegno al clero con il sistema fiscale, la presenza dei cappellani in carceri e ospedali.

Si preferì invece rinviare a negoziati successivi tra Stato e Chiesa il regolamento di materie di comune interesse, dalla scuola al regime fiscale, ai beni culturali e ai titoli di studio ecclesiastici. Si dette anche avvio al lavoro per altri accordi di Stato con gli altri culti. Il 21 febbraio, soltanto tre giorni dopo il Concordato con la Chiesa cattolica, Craxi siglò l'Intesa con le Chiese valdese e metodista; nel 1987 un'analoga Intesa fu raggiunta con l'Unione delle comunità ebraiche in Italia e così via.

Le principali novità del Concordato furono: la caduta dell'affermazione anacronistica di uno Stato confessionale, così come dell'ingerenza statale nelle nomine dei vescovi e la fine del privilegio dei matrimoni cattolici rispetto a quelli civili. Non veniva più garantito l'automatismo di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità delle nozze cattoliche, sottoposte invece al vaglio delle Corti d'appello, come ogni sentenza straniera. Fu precisato il rapporto tra insegnamento religioso e laicità della scuola pubblica; diventava facoltativa l'adesione all'ora di religione cattolica. Si ebbero pure successive intese con la Cei per l'ora di religione. Intanto, già nel 1985, usciva la legge sul regime fiscale per il sostentamento del clero, quella sull'otto per mille e il contributo dei cittadini alle opere delle Chiesa, così come di altri culti.

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