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Questo articolo è stato pubblicato il 13 febbraio 2014 alle ore 06:43.

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La bozza di modello è composta dalla richiesta di adesione e da due schede: la scheda R, che dovrà essere compilata con i dati del richiedente (o dei richiedenti, dal momento che il modello può essere presentato congiuntamente dai contitolari delle attività estere) e la scheda A, relativa alle attività estere (che dovrà essere compilata per ciascuna attività). Nella scheda R, oltre ai dati del richiedente (sezione I), occorre elencare puntualmente (sezione II) le attività estere detenute nei periodi ancora accertabili da riportare nelle rispettive schede A. La sezione III accoglie l'indicazione dei redditi non tassati provenienti dalle attività estere, suddivisi secondo la modalità di tassazione alla quale avrebbero dovuto essere assoggettati (ordinaria, imposta sostitutiva, tassazione separata eccetera). Nella scheda R sarà anche possibile indicare se il contribuente ha beneficiato dello scudo ter. Nella scheda A, invece, dovranno essere indicate (sezione I) le informazioni relative alla natura dell'attività estera, allo Stato estero dove è (o è stata) detenuta, i titolari effettivi e i soggetti eventualmente interposti. Inoltre, dovrà essere segnalata la provenienza dell'attività estera o dei fondi utilizzati per acquistarla. Nel caso in cui l'attività sia stata ceduta, dovrà essere indicato se essa è stata rimpatriata, trasferita o dismessa, e se la cessione/dismissione ha generato redditi. Nella sezione II dovrà essere indicato il valore in ciascun periodo di imposta ancora accertabile, gli eventuali contitolari e la relativa percentuale di possesso. La sezione III contiene l'indicazione degli apporti annuali all'attività estera e il valore delle eventuali dismissioni, oltre all'utilizzo delle stesse. Infine, la sezione IV è relativa ai redditi connessi all'attività, che dovranno essere puntualmente individuati dal richiedente. Nelle istruzioni viene confermato che non rappresentano cause ostative né gli avvisi bonari ex 36 bis né ex 36 ter del Dpr 600 e, si ritiene, ogni altra forma di controllo che non riguarda le attività da regolarizzare.
Infine, gli anni ancora accertabili. Le istruzioni stabiliscono che, in caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio di attività in Paesi black list, i termini di accertamento sono raddoppiati e pertanto l'ultimo anno accertabile può essere addirittura il 2003. Con riferimento al recupero delle imposte, invece, nelle ipotesi di violazioni penalmente rilevanti o quando si applica la presunzione di evasione ex articolo 12 del Dl 78/2009, il raddoppio comporta che l'ultimo anno aperto sia il 2005 in caso di dichiarazione infedele e il 2003 in caso di dichiarazione omessa.
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