Dalla casa alla malattia, tutte le regole per convivere sotto lo stesso tetto senza sposarsi
«La Convivenza, regole e tutele della vita insieme» è il titolo della guida per il cittadino realizzata dal Notariato e 11 associazioni dei consumatori: ecco i loro consigli alle coppie di fatto su come gestire i patrimoni
di Dario Aquaro e Michela Finizio
7. Guida per le coppie di fatto / Gli immobili nel contratto di convivenza

Dalla divisione delle spese al riconoscimento della proprietà, l'abitazione è uno degli aspetti patrimoniali regolabili con il contratto redatto dal notaio. Si possono stabilire infatti, prevedendo regole diverse in base alle risorse di cui dispongono i conviventi, le modalità di partecipazione alle spese comuni: per la locazione (quando c'è) della casa in cui si svolge la convivenza, le spese condominiali ordinarie, quelle per acqua, gas, elettricità, riscaldamento, telefono, per la pulizia e le riparazioni, eccetera.
E ancora: le modalità d'uso della casa adibita a residenza comune, sia in affitto o di proprietà di uno o entrambi i conviventi (ad esempio decidere se le parti possano usare l'abitazione gratuitamente o meno). E i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza, arrivando a introdurre una sorta di regime di comunione (o pattuendo invece che ogni convivente resti proprietario dei beni acquistati). «Se è stabilito che i beni comprati siano di proprietà comune, e l'acquisto viene fatto da uno solo dei due conviventi, questi deve provvedere a perfezionare l'atto di trasferimento al partner della quota di una metà», spiega il presidente del Consiglio Notarile di Milano, Arrigo Roveda.
Il contratto può definire il quadro degli acquisti futuri, ma non può introdurre un meccanismo di acquisto automatico in comunione, del tipo di quello previsto per le persone coniugate dagli articoli 159 e seguenti del Codice civile, relativi al regime della comunione legale dei beni. Gli accordi contenuti nel contratto hanno infatti valore limitato alle parti che l'hanno stipulato. Per le quali nascono però dei veri obblighi giuridici. Se dunque è previsto che i beni acquistati siano di proprietà comune, e dopo aver comprato casa la coppia si separa senza che una parte abbia trasferito metà quota all'altra? «Quest'ultima – commenta Roveda – potrebbe nel caso ricorrere al giudice per chiedere la cosiddetta esecuzione in forma specifica, cioè una sentenza che produca gli stessi effetti dell'atto traslativo non stipulato».
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