Voto di scambio: che cosa cambia, che cosa rimane
Al momento del varo in terza lettura alla Camera delle nuove norme sul voto di scambio politico-mafioso, vediamo da vicino di cosa si tratta e quali sono le novità
di Vittorio Nuti
7. Voto di scambio / Reato bifronte: per chi promette voti e per chi li accetta

Confermata invece la struttura bilaterale del reato: da un lato il politico che accetta la promessa di voti, dall'altro il mafioso che li promette. Nessuna modifica, quindi, alla previsione, disciplinata dal secondo comma dell'articolo 416-ter "aggiornato", di un'autonoma fattispecie di reato a carico di colui che si impegna a procurare i voti con le modalità intimidatorie dell'associazione mafiosa.
Anche qui, la soglia di punibilità viene "anticipata" alla promessa di procurare i voti, senza quindi attendere l'effettivo procacciamento dei voti.
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