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Questo articolo è stato pubblicato il 07 aprile 2014 alle ore 16:10.
L'ultima modifica è del 07 aprile 2014 alle ore 16:12.

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In Francia un sistema rigido, un doppio regime in Germania (con corsia semplificata), vincoli precisi in Spagna. Mentre l'Italia rende più flessibile il suo contratto a termine, e il Dl 34/2014 prosegue il suo iter in Parlamento, in Europa i due profili qualificanti dell'accordo, necessità o meno della motivazione e relativa durata, vengono declinati con norme più o meno restrittive. Ma con un punto in comune: la "causalità" seppur in forme molto diverse tra loro non scompare completamente. A mettere a confronto i tre paesi Ue è l'ufficio studi della Camera dei deputati.

Francia: termine di 18 mesi e obbligo di causale

Durata massima di 18 mesi per il contratto a termine in Francia, con una deroga a due anni solo in casi eccezionali previste dalla legge. In base al Codice del lavoro i contratti a tempo non possono fornire permanentemente un impiego legato alla normale attività di impresa, ma possono essere stipulati solo per l'esecuzione di un compito «preciso e temporaneo». Prevista la causale che deve contenere la definizione precisa del suo motivo. Ammesso in casi come la sostituzione di un altro dipendente, l'aumento temporaneo dell'attività di impresa, gli impieghi stagionali. Ma anche in due casi particolari: applicazione di disposizioni finalizzate a favorire il reclutamento di alcune categorie senza impiego e quando il datore di lavoro si impegna (per una durata e a condizioni fisste con decreto) ad assicurare un complemento di formazione lavoro.

Germania: doppio regime e "bonus" per le nuove imprese

Doppio regime per il contratto a termine in Germania. Sia per i tempi che per le motivazioni. Da un lato la durata può essere definita in relazione a una «data del calendario» oppure può essere "dedotta" dalla modalità, dallo scopo o dalla natura della prestazione di lavoro (denominato «contratto di lavoro a termine di scopo»). Ma duplice è anche la soluzione sulla causale: in un caso la legittimità del contratto a tempo determinato presuppone che l'apposizione del termine sia giustificata da un motivo oggettivo (come il fabbisogno transitorio di manodopera, la sostituzione di un altro lavooratore o il periodo prova) mentre nella seconda tipologia rientrano i contratti a termine "semplificati" dove l'apposizione di un termine prescinde da una motivazione. In quest'ultima ipotesi il contratto non può durare più di due anni con al massimo tre proproghe. Nel 2004 è stata poi introdotta un'ulteriore modifica alla regolamentazione del mercato del lavoro tedesco che consente alle nuove imprese, nei primi quattro anni di attività, di stipulare contratti a tempo determinato senza causale per una durata massima di quattro anni e senza limiti di proroghe.

Spagna: tre le tipologie ammesse

Lo Statuto dei lavoratori spagnolo fissa tre condizioni precise e alternative tra loro per le quali è possibile sottoscrivere contratti a tempo determinato, che devono sempre essere in forma scritta se superiori a quattro settimane: legati alle circostanze del mercato (ad accumulo di lavoro o a eccesso di richieste) , per la realizzazione di un'opera o di un servizio definto, di sostituzione di lavoratori con diritto alla riserva del posto di lavoro. Nel primo caso possono avere una durata massima di sei mesi all'interno di un periodo di eccezionale attività di 12 mesi, fatta salva la possibilità per i Ccnl di prolungare il termine fino ad arrivare a un massimo di un anno nell'ambito di un perido eccezionale di 18 mesi. I contratti per la realizzazione di un'opera o un servizio si riferiscono a lavori specifici e limitati nel temo e comunque non possono durare più di tre anni, prorogabili fino a 12 mesi in virtù di un Ccnl.

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