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Questo articolo è stato pubblicato il 14 aprile 2014 alle ore 17:54.
L'ultima modifica è del 14 aprile 2014 alle ore 18:01.

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Nel valutare il periodo di interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tener in considerazione anche i reati «ormai estinti per prescrizione». A dirlo è la Corte di cassazione nelle motivazioni della sentenza che il 18 marzo scorso ha confermato i 2 anni di interdizione disposti dalla Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio, per Silvio Berlusconi, in relazione alla condanna a 4 anni di reclusione per frode fiscale nel processo Mediaset.

Da escludere contraddizioni in sentenza corte d'Appello
«Il concetto di estinzione del reato per prescrizione - si legge nella sentenza della terza sezione penale, depositata oggi - lascia intatta la valutazione della condotta, tanto è vero ché rimangono invariate le eventuali statuizioni civili anche se il reato contestato venga dichiarato estinto per tale ragione». La Corte di merito, sottolineano i giudici della Suprema corte, «ha preso in esame, oltre che la gravità del fatto riferita alle condotte non estinte per prescrizione, anche la personalità dell'imputato da valutarsi globalmente, tenendo conto dei precedenti penali e giudiziari nell'ambito dei quali rientravano le condotte per fatti ormai estinti per prescrizione». Secondo i supremi giudici, dunque, va esclusa qualsiasi «contraddittorietà nel percorso motivazionale» dei giudici milanesi.

Nessun «cumulo di sanzioni» per imputato Berlusconi
Le motivazioni respingono anche l'ipotesi che a Berlusconi sia stato vittima di un «cumulo di sanzioni», come sostenuto dal suo collegio difensivo associando l'interdizione di due anni dai dai pubblici uffici e l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Per i giudici non si tratta infatti di un «cumulo», «ma di due misure che ben possono essere applicate contestualmente, avendo come riferimento fonti normative diverse». Infine , le motivazioni sottolineano come Berlusconi «avrebbe potuto comunque pagare, attingendo al proprio patrimonio personale, il debito fiscale gravante sulla Mediaset Spa, in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 1180 del codice civile che, come è noto, prevede la possibilità per il terzo di adempiere l'obbligazione».

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