Voto di scambio, le novità della legge
L'aula del Senato ha approvato definitivamente il ddl che punisce, con pene da quattro a dieci anni, il voto di scambio politico-mafioso. A favore si sono espressi 191 senatori, 32 i contrari, 18 gli astenuti. Il Movimento Cinque Stelle ha votato contro, denunciando il "bavaglio" che sarebbe stato imposto contro i loro interventi in aula, e intonando a più riprese il coro "fuori la mafia dallo Stato". La Lega si è astenuta. Il provvedimento, che ha registrato ben quattro letture, è diventato legge, e sarà applicabile già dal prossimo voto europeo. Vediamo cosa prevede
di Vittorio Nuti
4. Reato "anticipato" al momento della promessa

La soglia di punibilità del reato è stata in pratica "anticipata" perché legata a una condotta (come elemento psicologico) che precede l'azione, ovvero la promessa da parte del mafioso di procurare voti. In altre parole, il reato si concretizza, ed è quindi punito, anche se il procacciamento di voti non è davvero avvenuto, ma sia stato soltanto promesso. Il Codice penale prevede anche altre fattispecie incriminatrici basate sulla promessa, come la corruzione del cittadino da parte dello straniero (articolo 246) o l'intralcio alla giustizia e l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci (articoli 377 e 377-bis).
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