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Questo articolo è stato pubblicato il 22 aprile 2014 alle ore 13:28.
L'ultima modifica è del 22 aprile 2014 alle ore 17:07.

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Un strumento conveniente e agevole per chi ha idee imprenditoriali. Gli incentivi fiscali previsti per le start up innovative sono diretti tanto alle società quanto a chi investe nel capitale di questi particolari soggetti.
In primo luogo, start up e incubatori non pagano (fino ad un massimo di 4 anni) diritti e bolli d'iscrizione al Registro delle imprese. Inoltre, beneficiano di un canale d'accesso privilegiato al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato e, alle sole start up innovative, non si applicherà la disciplina delle società di comodo.
A chi partecipa al capitale di questi soggetti economici, se persone fisiche (che investano direttamente o per il tramite di organismi specifici) è accordata una detrazione d'imposta pari al 19% della somma impiegata (con investimento massimo fissato a 500mila euro) aumentata al 25% per investimenti nelle start up a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano in esclusiva prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Un beneficio analogo spetta alle società che investono nel capitale delle start up innovative. In questo caso, la detrazione viene sostituita con una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita (con limite fissato a 1,8 milioni). Anche in questo caso, la percentuale (di deduzione) è aumentata al 27% per gli investimenti nelle start up a vocazione sociale e in quelle dei prodotti innovativi in campo energetico.

Infine, start up e incubatori certificati potranno attribuire ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, strumenti finanziari, opzioni per l'acquisto di strumenti finanziari e "altri diritti" senza che questi contribuiscano a determinare reddito imponibile, sia sul piano fiscale che su quello previdenziale. Un'inedita tipologia di "facilitazioni" per queste società consiste nella possibilità di poter derogare ad alcune regole del codice civile in materia di solidità patrimoniale dell'ente. Tra queste, la facoltà di poter ripianare le perdite superiori ad un terzo del capitale sociale non entro l'esercizio successivo a quello della loro manifestazione ma entro il secondo esercizio successivo. Le start up innovative che perdono oltre un terzo del capitale, con questo che si riduce al disotto del minimo legale, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potranno deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo e, fino alla chiusura di tale esercizio, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

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