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Questo articolo è stato pubblicato il 06 maggio 2014 alle ore 07:58.
L'ultima modifica è del 06 maggio 2014 alle ore 07:59.

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Niente più obbligo di stabilizzazione per le aziende che sforano il tetto del 20% di utilizzo dei contratti a termine. Ora si pagherà una sanzione pecuniaria (che oscilla dal 20% al 50% della retribuzione). Il nuovo limite del 20% non si applicherà ai contratti a tempo stipulati tra enti di ricerca (pubblici e privati) e «lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa». E si chiarisce anche, ed è una novità rispetto al testo originario dell'emendamento presentato venerdì scorso dal governo, che i rapporti a termine che abbiano ad oggetto «in via esclusiva» lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono superare i 36 mesi massimi (si collega cioè la durata del contratto a quella del progetto di ricerca a cui si riferisce).

Ha retto l'accordo di maggioranza e la commissione Lavoro del Senato, in una seduta fiume, ha acceso semaforo verde a tutte e otto le richieste di modifica al provvedimento presentate la settimana scorsa dal sottosegretario Luigi Bobba, dopo l'intesa siglata tra Pd, Ncd e Sc. Il dl arriverà oggi pomeriggio in Aula, dove già sono stati presentati 701 emendamenti (e ciò potrebbe spingere il governo a mettere la fiducia visto che il decreto deve ora passare alla Camera e va convertito in legge entro il 19 maggio). Soddisfatto per il lavoro svolto in sede referente è il relatore Pietro Ichino (Sc): «L'accordo di maggioranza è stato pienamente attuato e c'è stato ascolto per le opposizioni». Per il presidente della commissione Lavoro, Maurizio Sacconi (Ncd), le modifiche introdotte «risultano decisive per fare occupazione»; ma anche «per semplificare e mantenere il più possibile i giovani nel mercato del lavoro in un momento difficile», ha aggiunto la capogruppo Pd in commissione Lavoro, Annamaria Parente.

Il testo che arriva in Aula a palazzo Madama conferma il ripristino dell'apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento delle attività stagionali (una richiesta fortemente sostenuta dal senatore Hans Berger). Il ritorno invece della quota obbligatoria di stabilizzazione di apprendisti (20%) viene limitata alle sole aziende con oltre 50 dipendenti (prima il riferimento era 30 dipendenti). E si riconosce un ruolo sussidiario delle imprese nella formazione (ma solo se l'azienda si dichiara disponibile), obbligando, dall'altro verso, la regione a indicare con precisione sedi e calendario delle attività formative. Ok anche a un emendamento del M5S che prevede una «particolare attenzione» per gli istituti professionali per favorire il percorso di inserimento nel lavoro nell'ambito del sistema duale (di alternanza scuola-lavoro).

Sui contratti a termine, oltre all'arrivo di sanzioni pecuniarie al posto della stabilizzazione per chi supera il tetto del 20%, si chiarisce che i rapporti in eccesso proseguono comunque fino a conclusione del periodo e che i rinnovi sono sempre possibili (come accade nel caso di lavoratori stagionali). Si conferma la validità dei diversi limiti previsti nei contratti collettivi applicabili all'impresa (ma sarebbe stato meglio chiarire espressamente che il tetto del 20% è derogabile dalla contrattazione aziendale).
Forza Italia ha ribadito le critiche al dl: «Abbiamo presentato in Aula 35 emendamenti - ha detto la senatrice Anna Bonfrisco -. Chiediamo la cancellazione del tetto del 20% di utilizzo dei contratti a termine, la detassazione per i nuovi assunti e che si valorizzi davvero la ricerca e l'innovazione tecnologica che svolgono le imprese». E la Lega Nord ha presentato un ordine del giorno che impegna il governo a chiarire che la nuova sanzione pecuniaria (per chi sfora il limite del 20%) sia l'unica conseguenza sanzionatoria per il datore: e quindi «interamente sostitutiva» dell'indennità risarcitoria per il periodo compreso tra la scadenza del termine e l'eventuale pronuncia del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto.

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