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Questo articolo è stato pubblicato il 16 maggio 2014 alle ore 09:52.

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La crisi ucraino-russa sta determinando un rivolgimento degli equilibri, oltre che in ambito politico-economico, anche nei rapporti commerciali tra imprese.
Come noto, secondo il carattere vincolante del contratto, le obbligazioni contrattuali restano in vigore e devono essere eseguite, anche qualora dopo la conclusione del contratto siano intervenuti mutamenti nell'assetto degli interessi delle parti.
In presenza di eventi di natura eccezionale, tuttavia, la prassi commerciale internazionale ha elaborato una serie di strumenti operativi (come la clausola di forza maggiore e la "MAC clause"), la cui funzione è appunto quella di adeguare i contratti al mutamento delle condizioni.

Il primo strumento a disposizione degli operatori commerciali è la clausola di forza maggiore. Si tratta di una clausola ricorrente nei contratti internazionali ad esecuzione continuata nel tempo in base alla quale, al verificarsi di determinate circostanze eccezionali, la parte che ne subisce gli effetti può sospendere l'esecuzione del contratto o – se la forza maggiore perdura – risolverlo, senza responsabilità nei confronti della controparte.

Il principio contenuto nelle clausole di forza maggiore, secondo cui quando la prestazione diventa impossibile l'obbligazione si estingue, è ammesso nella maggior parte degli ordinamenti (in Italia la norma di riferimento è costituita dall'art. 1256 del codice civile). Tuttavia, le norme dei diversi paesi hanno portata e specifiche diverse. È perciò consigliabile definire nel contratto i casi di forza maggiore e stabilire le conseguenze collegate al loro verificarsi. Ciò permette inoltre di scegliere soluzioni specifiche più vicine alle proprie esigenze.

Secondo la giurisprudenza arbitrale internazionale, le circostanze di forza maggiore che giustificano l'inadempimento devono essere indipendenti dalla volontà delle parti, imprevedibili al momento della conclusione del contratto e tali da rendere impossibile la prestazione.

Nel corso di una trattativa è spesso difficile che si dedichi tempo adeguato alla redazione della clausola di forza maggiore. L'impegno delle parti è solitamente concentrato su altri temi. Nell'attuale scenario di crisi, sarà invece importante che le parti dedichino sufficiente attenzione alla redazione della clausola di forza maggiore.

Un'altra opzione da considerare è data dalla "MAC clause" (Macro Adverse Change). Prevista tipicamente nei contratti di acquisizione, questa previsione consente all'acquirente di recedere dal contratto o rivedere il prezzo in caso di mutamenti di circostanze tali da incidere negativamente sul valore della società target.
Una singolare applicazione di questo principio è rinvenibile sia nel diritto russo (artt. 451-453 del codice civile russo) sia in quello ucraino (art. 652 del codice civile ucraino). Entrambi tali ordinamenti, infatti, prevedono che una parte possa chiedere la revisione del contratto o la sua risoluzione in caso di mutamento sostanziale delle circostanze.

Al ricorrere di determinati presupposti, una parte può chiedere alla controparte la revisione del contratto e, in caso di rifiuto da parte di quest'ultima o di mancato raggiungimento di un accordo entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, può ricorrere al tribunale per ottenere la risoluzione del contratto.
Occorre segnalare però che, in genere, le corti russe non sono molto generose nel concedere questo rimedio.

In tempi di crisi è pertanto consigliabile per le aziende italiane svolgere una più attenta analisi dei contratti con controparti russe o ucraine per poter adottare le misure volte a prevenire le conseguenze negative derivanti dalle sanzioni adottate (o prospettate) dalla UE nei confronti della Russia o viceversa.
A tal proposito, la clausola di forza maggiore, la MAC e i rimedi specifici previsti dal diritto russo e ucraino in caso di mutamento sostanziale delle circostanze costituiscono strumenti utili nelle mani degli operatori commerciali per gestire efficacemente, sotto il profilo dei rapporti contrattuali, i rischi connessi alla crisi.

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* Partners De Berti Jacchia Franchini Forlani

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