Elezioni europee: tutte le regole per il voto del 25 maggio
Sono oltre 49 milioni gli elettori italiani chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Saranno eletti i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si potranno esprimere fino a tre preferenze, ma per candidati di sesso diverso. Si vota anche per l'elezione dei presidenti e dei consigli regionali dell'Abruzzo e del Piemonte e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia). Ecco tutte le regole per il voto
7. Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15mila abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

L'elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l'elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. È importante evidenziare che: le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
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